Art. 1967 c.c. Prova

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1967 c.c. stabilisce che la transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto dell’art. 1350, n. 12, c.c. La norma distingue due regimi. Di regola la forma scritta è richiesta ad probationem, cioè come limite ai mezzi di prova del contratto, che resta valido anche se concluso oralmente; quando invece la transazione ha per oggetto controversie relative ai rapporti indicati dall’art. 1350 c.c. (proprietà e diritti reali immobiliari, locazioni ultranovennali, anticresi, rendite, divisioni immobiliari), la forma scritta è richiesta ad substantiam, a pena di nullità.

La ratio è la certezza: la transazione chiude una lite e incide su posizioni controverse, sicché il legislatore vuole evitare che la sua esistenza e il suo contenuto siano affidati a prove orali, intrinsecamente incerte. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Nel regime ordinario ad probationem operano le regole dell’art. 2725 c.c.:

  • divieto di prova testimoniale e, di conseguenza, di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), salvo il caso della perdita incolpevole del documento (art. 2724, n. 3, c.c.);
  • ammissibilità della confessione e del giuramento, che possono supplire alla mancanza dello scritto;
  • rilevanza della non contestazione: se la stipula e il contenuto della transazione sono pacifici tra le parti, il giudice deve tenerne conto anche senza il documento.

Lo scritto deve far emergere gli elementi essenziali del negozio: la volontà di comporre la lite, la res litigiosa e il nuovo regolamento di interessi; non occorrono formule sacramentali né una puntuale elencazione delle concessioni, purché ricavabili con certezza dal testo. Basta anche un documento sottoscritto da una sola parte, se risulta in modo univoco il consenso dell’altra, per esempio attraverso l’esecuzione dei patti, e possono valere scambi di corrispondenza. Nel regime ad substantiam, invece, lo scritto è elemento costitutivo: né la confessione né il giuramento possono sostituirlo.

Profili applicativi

Nel processo l’inammissibilità della prova per testimoni su una transazione soggetta a prova scritta tutela un interesse privato: non è rilevabile d’ufficio e va eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo e, se la prova viene comunque assunta, nella prima difesa successiva ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c.; in mancanza la prova resta acquisita. Diversamente, quando la forma è richiesta a pena di nullità, il divieto attiene all’ordine pubblico ed è rilevabile in ogni stato e grado.

Il vincolo probatorio riguarda l’esistenza e il contenuto dell’accordo, non i fatti relativi alla sua esecuzione, che possono essere provati con ogni mezzo. Occorre poi qualificare correttamente il negozio: un accordo di mera risoluzione consensuale del contratto, privo di reciproche concessioni su una lite, non è una transazione e non soggiace all’art. 1967 c.c. Errore frequente è fidarsi della quietanza «a saldo» priva di riferimenti alla lite: può valere come prova della transazione se ne indica la causale, ma una dichiarazione generica è spesso ritenuta mera clausola di stile.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 agosto 2020, n. 16723: l’inammissibilità della prova testimoniale sui contratti da provare per iscritto non è rilevabile d’ufficio, neppure in appello, e deve essere eccepita dalla parte prima dell’ammissione; se la prova è assunta, la nullità va opposta nei termini dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., altrimenti è sanata; diverso è il regime della forma richiesta a pena di nullità.
  • Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19052: poiché la forma scritta è richiesta solo ad probationem, se stipula e contenuto della transazione sono pacifici tra le parti il giudice deve tenerne conto, anche senza un atto sottoscritto.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 14 aprile 2026, n. 9533: quando la conclusione della transazione è specificamente contestata, chi la allega deve provarla per iscritto; un atto interno di una parte, come una delibera, non dimostra l’accordo; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 6 luglio 2020, n. 13855: la prova della transazione può risultare da un documento sottoscritto da una sola parte con il consenso univoco dell’altra, manifestato anche con l’integrale attuazione dei patti, come l’incasso dell’assegno accompagnato dalla dichiarazione di non avere altro a pretendere.
  • Cassazione civile, sez. III, 4 settembre 1990, n. 9114: l’onere della prova scritta riguarda esistenza e contenuto della transazione e non le modalità di esecuzione; dallo scritto devono risultare la volontà di comporre la lite, la res dubia e il nuovo regolamento, senza necessità di indicare in dettaglio le concessioni.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 ottobre 2010, n. 20619: il divieto di prova testimoniale dell’art. 1967 c.c. non si applica all’accordo meramente risolutorio del contratto, che va tenuto distinto dalla transazione.

Rapporti con altre norme

Il richiamo all’art. 1350, n. 12, c.c. estende la forma ad substantiam alle transazioni sui rapporti indicati dai numeri precedenti dello stesso articolo; per gli stessi rapporti l’art. 2643, n. 13, c.c. impone la trascrizione. Sul piano probatorio rilevano l’art. 2725 c.c. (limiti alla prova testimoniale per i contratti da provare per iscritto), l’art. 2724 c.c. (eccezioni), l’art. 2729 c.c. (presunzioni), gli artt. 2730 ss. e 2736 ss. c.c. (confessione e giuramento) e l’art. 115 c.p.c. (non contestazione). Per la conciliazione giudiziale il verbale ex art. 185 c.p.c. costituisce titolo esecutivo; per gli accordi raggiunti in mediazione e in negoziazione assistita valgono le rispettive discipline speciali sulla forma e sull’efficacia esecutiva.