Art. 1967 c.c. Prova
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.
1. La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1967 c.c. stabilisce che la transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto dell’art. 1350, n. 12, c.c. La norma distingue due regimi. Di regola la forma scritta è richiesta ad probationem, cioè come limite ai mezzi di prova del contratto, che resta valido anche se concluso oralmente; quando invece la transazione ha per oggetto controversie relative ai rapporti indicati dall’art. 1350 c.c. (proprietà e diritti reali immobiliari, locazioni ultranovennali, anticresi, rendite, divisioni immobiliari), la forma scritta è richiesta ad substantiam, a pena di nullità.
La ratio è la certezza: la transazione chiude una lite e incide su posizioni controverse, sicché il legislatore vuole evitare che la sua esistenza e il suo contenuto siano affidati a prove orali, intrinsecamente incerte. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Nel regime ordinario ad probationem operano le regole dell’art. 2725 c.c.:
Lo scritto deve far emergere gli elementi essenziali del negozio: la volontà di comporre la lite, la res litigiosa e il nuovo regolamento di interessi; non occorrono formule sacramentali né una puntuale elencazione delle concessioni, purché ricavabili con certezza dal testo. Basta anche un documento sottoscritto da una sola parte, se risulta in modo univoco il consenso dell’altra, per esempio attraverso l’esecuzione dei patti, e possono valere scambi di corrispondenza. Nel regime ad substantiam, invece, lo scritto è elemento costitutivo: né la confessione né il giuramento possono sostituirlo.
Profili applicativi
Nel processo l’inammissibilità della prova per testimoni su una transazione soggetta a prova scritta tutela un interesse privato: non è rilevabile d’ufficio e va eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo e, se la prova viene comunque assunta, nella prima difesa successiva ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c.; in mancanza la prova resta acquisita. Diversamente, quando la forma è richiesta a pena di nullità, il divieto attiene all’ordine pubblico ed è rilevabile in ogni stato e grado.
Il vincolo probatorio riguarda l’esistenza e il contenuto dell’accordo, non i fatti relativi alla sua esecuzione, che possono essere provati con ogni mezzo. Occorre poi qualificare correttamente il negozio: un accordo di mera risoluzione consensuale del contratto, privo di reciproche concessioni su una lite, non è una transazione e non soggiace all’art. 1967 c.c. Errore frequente è fidarsi della quietanza «a saldo» priva di riferimenti alla lite: può valere come prova della transazione se ne indica la causale, ma una dichiarazione generica è spesso ritenuta mera clausola di stile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il richiamo all’art. 1350, n. 12, c.c. estende la forma ad substantiam alle transazioni sui rapporti indicati dai numeri precedenti dello stesso articolo; per gli stessi rapporti l’art. 2643, n. 13, c.c. impone la trascrizione. Sul piano probatorio rilevano l’art. 2725 c.c. (limiti alla prova testimoniale per i contratti da provare per iscritto), l’art. 2724 c.c. (eccezioni), l’art. 2729 c.c. (presunzioni), gli artt. 2730 ss. e 2736 ss. c.c. (confessione e giuramento) e l’art. 115 c.p.c. (non contestazione). Per la conciliazione giudiziale il verbale ex art. 185 c.p.c. costituisce titolo esecutivo; per gli accordi raggiunti in mediazione e in negoziazione assistita valgono le rispettive discipline speciali sulla forma e sull’efficacia esecutiva.