Art. 1917 c.c. Assicurazione della responsabilità civile

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

2. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

3. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

4. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1917 c.c. disciplina l’assicurazione della responsabilità civile, figura che il codice colloca nella sezione II del capo XX del libro quarto, tra le assicurazioni contro i danni. Con questo contratto l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato del pregiudizio patrimoniale che gli deriva dal dover risarcire un terzo: il rischio coperto non è la perdita di un bene, ma l’insorgere di un debito risarcitorio.

La funzione è duplice. Per l’assicurato, il contratto protegge l’intero patrimonio dalle conseguenze economiche della propria responsabilità; indirettamente, esso rafforza la garanzia del danneggiato, che trova nell’assicuratore un soggetto solvibile. Il codice non attribuisce però al terzo un’azione diretta contro l’assicuratore, riconosciuta solo da leggi speciali (in particolare per la circolazione dei veicoli e, con la legge 8 marzo 2017, n. 24, per la responsabilità sanitaria). Il testo dell’articolo è rimasto invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • Oggetto della garanzia (primo comma): l’assicuratore tiene indenne l’assicurato di quanto deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, purché derivante da un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione. È il modello cosiddetto loss occurrence, in cui rileva il momento del fatto dannoso e non quello della richiesta di risarcimento.
  • Esclusione dei fatti dolosi: la copertura non opera per i danni cagionati con dolo dell’assicurato, in coerenza con l’art. 1900 c.c.; restano assicurabili i fatti colposi, anche per colpa grave, salvo patto contrario.
  • Pagamento diretto (secondo comma): l’assicuratore può, previa comunicazione all’assicurato, pagare l’indennità direttamente al danneggiato, ed è tenuto a farlo se l’assicurato lo richiede.
  • Spese di resistenza (terzo comma): le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato gravano sull’assicuratore entro il quarto della somma assicurata, anche oltre il massimale; se al danneggiato spetta più del capitale assicurato, le spese si ripartiscono in proporzione al rispettivo interesse.
  • Chiamata in causa (quarto comma): l’assicurato convenuto può chiamare in giudizio l’assicuratore, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., per ottenere la condanna a tenerlo indenne.

Per l’art. 1932 c.c., i commi terzo e quarto non sono derogabili se non in senso più favorevole all’assicurato; il primo comma, invece, può essere modificato dalle parti, entro i limiti generali dell’autonomia contrattuale.

Profili applicativi

La questione più dibattuta degli ultimi anni riguarda la clausola claims made, che collega l’operatività della garanzia alla richiesta di risarcimento pervenuta durante la vigenza della polizza, talvolta con retroattività per fatti anteriori e con periodi di ultrattività. Si tratta di una deroga convenzionale al primo comma, oggi stabilmente ritenuta lecita, ma sottoposta a un controllo di adeguatezza in concreto, sia nella fase precontrattuale (obblighi informativi) sia in quella di esecuzione.

Nella pratica processuale occorre distinguere con cura le diverse voci di spesa: le spese di soccombenza, che l’assicurato deve rifondere al danneggiato, sono accessorio del risarcimento e gravano sull’assicuratore entro il massimale; le spese di resistenza, sostenute dall’assicurato per difendersi, sono dovute anche oltre il massimale fino al quarto; le spese della chiamata in causa dell’assicuratore seguono invece la regola ordinaria della soccombenza. Errore frequente è omettere una domanda specifica sulle spese di resistenza nel rapporto di garanzia, con il rischio di omessa pronuncia.

Sul piano probatorio, l’assicurato che chiede la manleva deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’accadimento del fatto (o della richiesta, nelle polizze claims made) nel periodo di copertura e la riconducibilità della responsabilità al rischio dedotto in polizza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 26 luglio 2024, n. 21036: la clausola claims made delimita l’oggetto del contratto e non limita la responsabilità dell’assicuratore, sicché non è vessatoria né integra una decadenza nulla; quale deroga al primo comma dell’art. 1917 c.c. consentita dall’art. 1932 c.c., non è soggetta al giudizio di meritevolezza, ma alla verifica della causa concreta e dell’equilibrio sinallagmatico, estesa anche alla fase precontrattuale ed esecutiva.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 aprile 2025, n. 10192: la richiesta del danneggiato concorre a identificare il rischio assicurato e non costituisce una condizione rimessa all’arbitrio del terzo; la polizza che copre anche fatti anteriori alla stipula, purché la richiesta pervenga durante la vigenza, non altera l’equilibrio contrattuale a danno dell’assicurato.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 31 dicembre 2025, n. 34925: la clausola claims made non è nulla per il solo fatto che il premio sia elevato o che manchi la copertura pregressa; la validità va apprezzata in concreto, verificando un’eventuale condotta abusiva dell’assicuratore, e la violazione degli obblighi informativi precontrattuali dà luogo a risarcimento, non a nullità; né la nullità della clausola trasforma automaticamente la polizza nel modello dell’art. 1917 c.c.
  • Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3638: le spese di resistenza sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata anche quando al terzo non venga riconosciuto alcun danno, perché la difesa dell’assicurato è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore; le spese dovute al danneggiato vittorioso, invece, gravano sull’assicuratore entro il massimale.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, 31 agosto 2020, n. 18076: le spese di soccombenza rientrano nel massimale come conseguenza del fatto illecito; le spese di resistenza sono dovute anche oltre il massimale, entro il limite del terzo comma, quali spese di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 c.c.; le spese per la chiamata in causa dell’assicuratore seguono gli artt. 91 e 92 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 13 maggio 2020, n. 8896: l’obbligo di rimborsare le spese di resistenza sorge oggettivamente dal fatto che l’assicurato sia stato costretto a difendersi in un processo originato dal fatto assicurato, anche quando la sua costituzione autonoma dipenda da una domanda eccedente il massimale; non è possibile scindere le spese relative alla parte coperta da quelle relative all’eccedenza.
  • Cassazione civile, sez. III, 5 luglio 2022, n. 21220: è nulla, quale deroga peggiorativa vietata dall’art. 1932 c.c., la clausola che subordina il rimborso delle spese di resistenza alla designazione dei legali da parte dell’assicuratore; tali spese restano rimborsabili purché non sostenute avventatamente.

Rapporti con altre norme

La disposizione va letta con l’art. 1882 c.c., che definisce il contratto di assicurazione, e con l’art. 1904 c.c. sull’interesse assicurato nelle assicurazioni contro i danni. L’art. 1900 c.c. esclude la copertura dei sinistri dolosi, l’art. 1914 c.c. regola le spese di salvataggio cui sono assimilate quelle di resistenza, l’art. 1932 c.c. fissa l’inderogabilità in peggio dei commi terzo e quarto. Per la circolazione stradale, il codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) prevede l’obbligo assicurativo e l’azione diretta del danneggiato; nel settore sanitario, la legge 8 marzo 2017, n. 24 introduce l’obbligo di copertura e l’azione diretta. Sul piano della responsabilità, la norma presuppone le regole degli artt. 1218 e 2043 c.c.; sul piano processuale, la chiamata in causa si inquadra nell’art. 106 c.p.c.