Art. 1917 c.c. Assicurazione della responsabilità civile
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
2. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
3. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
4. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1917 c.c. disciplina l’assicurazione della responsabilità civile, figura che il codice colloca nella sezione II del capo XX del libro quarto, tra le assicurazioni contro i danni. Con questo contratto l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato del pregiudizio patrimoniale che gli deriva dal dover risarcire un terzo: il rischio coperto non è la perdita di un bene, ma l’insorgere di un debito risarcitorio.
La funzione è duplice. Per l’assicurato, il contratto protegge l’intero patrimonio dalle conseguenze economiche della propria responsabilità; indirettamente, esso rafforza la garanzia del danneggiato, che trova nell’assicuratore un soggetto solvibile. Il codice non attribuisce però al terzo un’azione diretta contro l’assicuratore, riconosciuta solo da leggi speciali (in particolare per la circolazione dei veicoli e, con la legge 8 marzo 2017, n. 24, per la responsabilità sanitaria). Il testo dell’articolo è rimasto invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Per l’art. 1932 c.c., i commi terzo e quarto non sono derogabili se non in senso più favorevole all’assicurato; il primo comma, invece, può essere modificato dalle parti, entro i limiti generali dell’autonomia contrattuale.
Profili applicativi
La questione più dibattuta degli ultimi anni riguarda la clausola claims made, che collega l’operatività della garanzia alla richiesta di risarcimento pervenuta durante la vigenza della polizza, talvolta con retroattività per fatti anteriori e con periodi di ultrattività. Si tratta di una deroga convenzionale al primo comma, oggi stabilmente ritenuta lecita, ma sottoposta a un controllo di adeguatezza in concreto, sia nella fase precontrattuale (obblighi informativi) sia in quella di esecuzione.
Nella pratica processuale occorre distinguere con cura le diverse voci di spesa: le spese di soccombenza, che l’assicurato deve rifondere al danneggiato, sono accessorio del risarcimento e gravano sull’assicuratore entro il massimale; le spese di resistenza, sostenute dall’assicurato per difendersi, sono dovute anche oltre il massimale fino al quarto; le spese della chiamata in causa dell’assicuratore seguono invece la regola ordinaria della soccombenza. Errore frequente è omettere una domanda specifica sulle spese di resistenza nel rapporto di garanzia, con il rischio di omessa pronuncia.
Sul piano probatorio, l’assicurato che chiede la manleva deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’accadimento del fatto (o della richiesta, nelle polizze claims made) nel periodo di copertura e la riconducibilità della responsabilità al rischio dedotto in polizza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione va letta con l’art. 1882 c.c., che definisce il contratto di assicurazione, e con l’art. 1904 c.c. sull’interesse assicurato nelle assicurazioni contro i danni. L’art. 1900 c.c. esclude la copertura dei sinistri dolosi, l’art. 1914 c.c. regola le spese di salvataggio cui sono assimilate quelle di resistenza, l’art. 1932 c.c. fissa l’inderogabilità in peggio dei commi terzo e quarto. Per la circolazione stradale, il codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) prevede l’obbligo assicurativo e l’azione diretta del danneggiato; nel settore sanitario, la legge 8 marzo 2017, n. 24 introduce l’obbligo di copertura e l’azione diretta. Sul piano della responsabilità, la norma presuppone le regole degli artt. 1218 e 2043 c.c.; sul piano processuale, la chiamata in causa si inquadra nell’art. 106 c.p.c.