Art. 1905 c.c. Limiti del risarcimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.
2. L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.