Art. 1913 c.c. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

2. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1913 c.c. si colloca nella sezione del capo XX del libro quarto dedicata all’assicurazione contro i danni e impone all’assicurato di avvisare tempestivamente l’assicuratore del verificarsi del sinistro. L’avviso consente all’assicuratore di accertare subito fatto, cause ed entità del danno, di intervenire nelle operazioni di salvataggio, di predisporre la difesa e di conservare le possibilità di surrogazione verso il responsabile.

Si tratta di un vero obbligo, non di un semplice onere, perché è posto a tutela di un interesse dell’assicuratore; le conseguenze del suo inadempimento sono però regolate dall’art. 1915 c.c., che le gradua secondo l’atteggiamento soggettivo dell’assicurato. La norma è invariata dal 1942 e, per effetto dell’art. 1932 c.c., può essere derogata dal contratto solo in senso più favorevole all’assicurato.

Contenuto della disposizione

Gli elementi della fattispecie sono i seguenti:

  • soggetto obbligato: l’assicurato, cioè il titolare dell’interesse esposto al rischio;
  • destinatario: l’assicuratore oppure l’agente autorizzato a concludere il contratto, sicché l’avviso consegnato all’agenzia con tale potere vale come avviso alla compagnia;
  • termine: tre giorni, decorrenti dal giorno del sinistro o da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza, se successivo; per l’assicurazione contro la mortalità del bestiame il termine è di ventiquattro ore, salvo patto contrario;
  • esonero: l’avviso non è necessario se, entro lo stesso termine, l’assicuratore o l’agente intervengono alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro, perché lo scopo della norma è già raggiunto.

La legge non prescrive forme particolari. La polizza può prevedere modalità specifiche, ma, in applicazione della buona fede, modalità diverse effettivamente adottate dall’assicurato possono essere ritenute equipollenti se idonee a realizzare lo scopo dell’avviso.

Le conseguenze dell’inadempimento sono fissate dall’art. 1915 c.c.: l’omissione dolosa comporta la perdita del diritto all’indennità; quella colposa autorizza soltanto una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.

Profili applicativi

Il punto più delicato è che la tardività dell’avviso, di per sé, non fa perdere la garanzia. Il giudice deve accertare se l’inadempimento sia doloso o colposo, e l’onere di provarlo grava sull’assicuratore: nel primo caso il dolo, nel secondo la volontarietà del ritardo e il pregiudizio concretamente subito. Rimane invece a carico dell’assicurato, che chiede l’indennizzo, la prova di aver dato l’avviso quando l’assicuratore ne contesti l’inadempimento.

Sulla nozione di dolo la giurisprudenza di legittimità ha a lungo ritenuto sufficiente la consapevolezza dell’obbligo e la volontà di non adempierlo. Nel 2026 la Terza Sezione ha però affermato che la decadenza richiede un intento fraudolento, cioè il fine di ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi, riportando l’omissione voluta ma non fraudolenta nell’area della colpa. In giudizio conviene quindi allegare con precisione gli elementi che dimostrano o escludono lo scopo fraudolento, come il vantaggio che l’assicurato poteva trarre dal ritardo ostacolando la ricostruzione dei fatti.

La riduzione per colpa è commisurata al pregiudizio e può giungere, in teoria, all’intero indennizzo solo se il ritardo ha impedito del tutto l’accertamento del sinistro o pregiudicato definitivamente la surrogazione. L’assicurato non può giustificare l’omesso avviso invocando l’inadempimento dell’assicuratore, perché l’avviso precede il pagamento e non vi è corrispettività tra le due prestazioni. Le clausole che sanzionano con la decadenza il semplice ritardo, senza distinguere tra dolo e colpa, si scontrano con il limite dell’art. 1932 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 giugno 2026, n. 20447: la decadenza dall’indennizzo ex art. 1915, primo comma, c.c. presuppone un’omissione dell’avviso compiuta al fine specifico di ingannare l’assicuratore; l’omissione voluta ma priva di intento fraudolento è colposa e consente solo la riduzione dell’indennità nella misura del pregiudizio provato. La pronuncia dichiara espressamente di non dare continuità all’orientamento opposto.
  • Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2016, n. 19300: secondo l’orientamento tradizionale, oggi superato dalla decisione appena citata, per la perdita dell’indennizzo bastava il dolo generico, cioè la consapevolezza dell’obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 ottobre 2024, n. 26294: nell’ambito dell’orientamento tradizionale, l’elemento soggettivo può essere provato dall’assicuratore anche con indizi gravi, precisi e concordanti, assumendo particolare rilievo il vantaggio che l’assicurato abbia tratto o potesse trarre dal ritardo; la pronuncia qualifica l’avviso come obbligo e non come onere.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 settembre 2019, n. 24210: l’inosservanza dei tempi e delle modalità dell’avviso non comporta di per sé la perdita della garanzia; l’assicuratore deve provare il fine fraudolento per ottenere la decadenza, ovvero la volontarietà dell’omissione e la misura del pregiudizio per ottenere la riduzione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 11 luglio 2024, n. 19071: il giudice non può negare l’indennizzo per la sola tardività della denuncia senza accertare se il ritardo sia doloso o colposo; modalità di avviso diverse da quelle contrattuali possono valere come equipollenti se idonee allo scopo.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 30 marzo 2022, n. 10185: quando l’assicuratore eccepisce la violazione dell’obbligo, l’assicurato deve provare di aver dato l’avviso, secondo la regola dell’art. 1218 c.c., e non può opporre l’eccezione di inadempimento, poiché l’avviso precede l’obbligo di indennizzo e non è a esso corrispettivo.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 novembre 1974, n. 3901: anche nell’assicurazione della responsabilità civile l’omesso avviso doloso fa perdere l’indennità, mentre quello colposo dà diritto solo alla riduzione; l’art. 1915 c.c. è derogabile soltanto in favore dell’assicurato.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 2005, n. 5435: gli artt. 1913 e 1915 c.c., pur dettati per l’assicurazione contro i danni, si applicano anche all’assicurazione contro gli infortuni non mortali.

Rapporti con altre norme

L’art. 1913 c.c. va letto insieme all’art. 1914 c.c., che impone all’assicurato di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, e all’art. 1915 c.c., che sanziona l’inadempimento di entrambi gli obblighi distinguendo tra dolo e colpa. L’art. 1932 c.c. rende inderogabili queste regole se non in senso più favorevole all’assicurato. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’avviso si coordina con l’art. 1917 c.c., mentre l’art. 1916 c.c. disciplina la surrogazione che l’avviso tempestivo serve a preservare. Sul piano generale rilevano l’art. 1175 c.c. e l’art. 1375 c.c. sulla correttezza e buona fede nell’esecuzione, nonché l’art. 1218 c.c. per il riparto dell’onere della prova. Per la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto occorre fare riferimento all’art. 2952 c.c.