Art. 1913 c.c. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
2. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1913 c.c. si colloca nella sezione del capo XX del libro quarto dedicata all’assicurazione contro i danni e impone all’assicurato di avvisare tempestivamente l’assicuratore del verificarsi del sinistro. L’avviso consente all’assicuratore di accertare subito fatto, cause ed entità del danno, di intervenire nelle operazioni di salvataggio, di predisporre la difesa e di conservare le possibilità di surrogazione verso il responsabile.
Si tratta di un vero obbligo, non di un semplice onere, perché è posto a tutela di un interesse dell’assicuratore; le conseguenze del suo inadempimento sono però regolate dall’art. 1915 c.c., che le gradua secondo l’atteggiamento soggettivo dell’assicurato. La norma è invariata dal 1942 e, per effetto dell’art. 1932 c.c., può essere derogata dal contratto solo in senso più favorevole all’assicurato.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della fattispecie sono i seguenti:
La legge non prescrive forme particolari. La polizza può prevedere modalità specifiche, ma, in applicazione della buona fede, modalità diverse effettivamente adottate dall’assicurato possono essere ritenute equipollenti se idonee a realizzare lo scopo dell’avviso.
Le conseguenze dell’inadempimento sono fissate dall’art. 1915 c.c.: l’omissione dolosa comporta la perdita del diritto all’indennità; quella colposa autorizza soltanto una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
Profili applicativi
Il punto più delicato è che la tardività dell’avviso, di per sé, non fa perdere la garanzia. Il giudice deve accertare se l’inadempimento sia doloso o colposo, e l’onere di provarlo grava sull’assicuratore: nel primo caso il dolo, nel secondo la volontarietà del ritardo e il pregiudizio concretamente subito. Rimane invece a carico dell’assicurato, che chiede l’indennizzo, la prova di aver dato l’avviso quando l’assicuratore ne contesti l’inadempimento.
Sulla nozione di dolo la giurisprudenza di legittimità ha a lungo ritenuto sufficiente la consapevolezza dell’obbligo e la volontà di non adempierlo. Nel 2026 la Terza Sezione ha però affermato che la decadenza richiede un intento fraudolento, cioè il fine di ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi, riportando l’omissione voluta ma non fraudolenta nell’area della colpa. In giudizio conviene quindi allegare con precisione gli elementi che dimostrano o escludono lo scopo fraudolento, come il vantaggio che l’assicurato poteva trarre dal ritardo ostacolando la ricostruzione dei fatti.
La riduzione per colpa è commisurata al pregiudizio e può giungere, in teoria, all’intero indennizzo solo se il ritardo ha impedito del tutto l’accertamento del sinistro o pregiudicato definitivamente la surrogazione. L’assicurato non può giustificare l’omesso avviso invocando l’inadempimento dell’assicuratore, perché l’avviso precede il pagamento e non vi è corrispettività tra le due prestazioni. Le clausole che sanzionano con la decadenza il semplice ritardo, senza distinguere tra dolo e colpa, si scontrano con il limite dell’art. 1932 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1913 c.c. va letto insieme all’art. 1914 c.c., che impone all’assicurato di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, e all’art. 1915 c.c., che sanziona l’inadempimento di entrambi gli obblighi distinguendo tra dolo e colpa. L’art. 1932 c.c. rende inderogabili queste regole se non in senso più favorevole all’assicurato. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’avviso si coordina con l’art. 1917 c.c., mentre l’art. 1916 c.c. disciplina la surrogazione che l’avviso tempestivo serve a preservare. Sul piano generale rilevano l’art. 1175 c.c. e l’art. 1375 c.c. sulla correttezza e buona fede nell’esecuzione, nonché l’art. 1218 c.c. per il riparto dell’onere della prova. Per la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto occorre fare riferimento all’art. 2952 c.c.