Art. 1915 c.c. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
2. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1915 c.c. chiude il gruppo di norme che, nell’assicurazione contro i danni, impongono all’assicurato due comportamenti successivi al sinistro: l’avviso all’assicuratore (art. 1913 c.c.) e il salvataggio, cioè l’attività diretta a evitare o diminuire il danno (art. 1914 c.c.). La norma non introduce nuovi obblighi, ma stabilisce le conseguenze della loro violazione, graduandole in base all’elemento soggettivo.
La scelta del legislatore del 1942 fu di reagire alla prassi delle polizze che sanzionavano con la decadenza qualunque ritardo, anche incolpevole o innocuo. La perdita totale dell’indennità è riservata al comportamento doloso, mentre l’inadempimento colposo comporta soltanto una riduzione commisurata al danno effettivo dell’assicuratore. Il testo è invariato e, ai sensi dell’art. 1932 c.c., può essere derogato solo in senso più favorevole all’assicurato.
Contenuto della disposizione
La norma distingue due fattispecie.
La disposizione riguarda entrambi gli obblighi richiamati, avviso e salvataggio, e si applica a tutte le assicurazioni contro i danni, compresa quella della responsabilità civile; la giurisprudenza l’ha estesa all’assicurazione contro gli infortuni.
Profili applicativi
Il nodo pratico è il riparto dell’onere della prova. La violazione dell’obbligo, quando l’assicuratore la eccepisce, costituisce un fatto modificativo o estintivo del diritto all’indennizzo: spetta all’assicuratore allegare e provare l’elemento soggettivo e, in caso di colpa, la misura del pregiudizio. In mancanza di prova del dolo l’inadempimento si presume colposo, sicché l’assicuratore che non dimostri il danno subito non può ridurre l’indennità. L’assicurato non deve invece provare che il danno si sarebbe verificato comunque anche con un comportamento tempestivo.
Sulla nozione di dolo convivono due letture: quella tradizionale, che si accontenta della consapevole volontà di non adempiere, e quella più recente, che richiede un intento fraudolento verso l’assicuratore (per l’analisi si rinvia al commento all’art. 1913 c.c.). In ogni caso l’assicuratore non può limitarsi a far valere il dato oggettivo del ritardo.
Quanto alle clausole di polizza, il patto che commina la decadenza per il semplice ritardo, senza distinguere tra dolo e colpa, deroga in peggio all’art. 1915 c.c. ed è inefficace ai sensi dell’art. 1932 c.c., con sostituzione automatica della disciplina legale. Errore frequente, sul versante opposto, è invocare l’eccezione di inadempimento dell’art. 1460 c.c. per rifiutare in blocco l’indennizzo: la violazione degli obblighi di avviso e salvataggio ha già una conseguenza tipica nella norma in esame.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1915 c.c. presuppone gli obblighi degli artt. 1913 e 1914 c.c.; quest’ultimo pone a carico dell’assicuratore le spese di salvataggio, anche se l’esito non è stato utile. L’inderogabilità a sfavore dell’assicurato discende dall’art. 1932 c.c. La riduzione per colpa si collega alla tutela della surrogazione dell’art. 1916 c.c., spesso compromessa da un avviso tardivo. Il riparto dell’onere probatorio segue l’art. 2697 c.c., mentre la distinzione tra dolo e colpa richiama l’art. 1900 c.c., che regola però il diverso caso del sinistro provocato dall’assicurato.