Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1907 c.c. disciplina l’assicurazione parziale, detta anche sottoassicurazione, e introduce la cosiddetta regola proporzionale. Si inserisce tra le norme che, nell’assicurazione contro i danni, attuano il principio indennitario e l’equilibrio tra premio e prestazione dell’assicuratore: il premio è calcolato sulla somma assicurata, e chi dichiara un valore inferiore a quello reale paga un premio minore di quello che sarebbe dovuto per la copertura integrale del bene. La regola proporzionale impedisce che l’assicurato, pagando per una parte del valore, ottenga in caso di danno parziale un indennizzo pari al danno intero.

Il testo è quello originario del codice del 1942.

Contenuto della disposizione

La norma presuppone il confronto tra due grandezze: la somma assicurata, indicata in polizza, e il valore della cosa al tempo del sinistro. Se la prima è inferiore al secondo, l’assicurazione copre solo una frazione del valore e l’assicuratore risponde del danno nella medesima proporzione. In formula: indennizzo = danno × somma assicurata ÷ valore reale. Se, ad esempio, un immobile del valore di 200.000 euro è assicurato per 100.000 e subisce un danno di 40.000, l’indennizzo sarà di 20.000.

Il momento rilevante è quello del sinistro, non quello della stipulazione: anche una polizza inizialmente adeguata può divenire parziale per effetto dell’aumento dei valori nel tempo. Il valore da considerare è quello effettivo, secondo il criterio dell’art. 1908 c.c., salvo che le parti abbiano concordato una stima per iscritto.

La regola è espressamente derogabile («a meno che non sia diversamente convenuto»). Le principali deroghe sono:

  • l’assicurazione a primo rischio assoluto, in cui l’assicuratore indennizza il danno fino alla somma assicurata senza alcun confronto con il valore totale;
  • il primo rischio relativo, in cui la proporzione opera solo se il valore reale supera una soglia dichiarata;
  • le clausole di tolleranza, che escludono la riduzione se lo scarto tra valore assicurato e valore reale resta entro una certa percentuale.

Profili applicativi

Le controversie nascono per lo più nelle polizze incendio, furto e multirischi su immobili, macchinari e merci, quando la perizia post sinistro accerta un valore complessivo superiore a quello dichiarato. Per contrastare la riduzione occorre anzitutto verificare se la polizza preveda una forma di primo rischio o di tolleranza: la deroga deve risultare dal contratto, e la determinazione del premio costituisce un indice decisivo per ricostruire l’obbligazione assunta dall’assicuratore.

La regola proporzionale presuppone che esista un valore della cosa con cui confrontare la somma assicurata. Non si applica perciò all’assicurazione della responsabilità civile, dove l’esposizione dell’assicuratore dipende dal danno al terzo e il solo limite convenzionale è il massimale. Non va confusa, inoltre, con lo scoperto o la franchigia, che riducono l’indennizzo per scelta contrattuale indipendentemente dal valore del bene.

Errore frequente è dichiarare in polizza un valore «di comodo» per contenere il premio: la dichiarazione di valore non vincola le parti come una stima e, al momento del sinistro, si rivolta contro l’assicurato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2010, n. 10596: il contratto di assicurazione è a prestazioni corrispettive e la sua interpretazione deve rispettare l’equilibrio tra premio e obbligazione dell’assicuratore; il premio pattuito è decisivo per stabilire se la garanzia sia a primo rischio assoluto, in deroga all’art. 1907 c.c., e nei casi dubbi prevale l’interpretazione favorevole all’aderente.
  • Cassazione civile, sez. I, 5 gennaio 1991, n. 44: in una polizza a primo rischio, che deroga alla riduzione proporzionale, è nulla la clausola che esclude del tutto l’indennizzo quando il valore reale superi il massimale, perché pone l’assicurato in condizione peggiore di quella che avrebbe senza la deroga; è invece lecita la clausola che fissa un tetto oltre il quale torna ad applicarsi la regola proporzionale.
  • Cassazione civile, sez. I, 19 agosto 1995, n. 8958: nell’assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi l’ammontare dell’obbligazione dell’assicuratore non dipende dal valore del bene, sicché l’art. 1907 c.c. non trova applicazione e l’unico limite convenzionale è il massimale.
  • Cassazione civile, sez. III, 2 febbraio 2017, n. 2714: la dichiarazione di valore contenuta in polizza non equivale a stima vincolante; entro il limite massimo fissato in relazione al premio, il valore rilevante è quello effettivo al tempo del sinistro, che l’assicurato deve provare.
  • Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33402: l’assicurazione contro i danni può essere stipulata a valore pieno o in sottoassicurazione, ai sensi dell’art. 1907 c.c., e non esiste una gerarchia di validità tra le due forme; la misura dell’indennizzo è rimessa alla libera pattuizione, sicché lo scoperto legato alla scelta del riparatore non è di per sé uno squilibrio.

Rapporti con altre norme

L’art. 1907 c.c. presuppone l’art. 1905 c.c., che limita il risarcimento al danno sofferto, e l’art. 1908 c.c., che fissa il valore della cosa al tempo del sinistro e disciplina la stima accettata per iscritto. Il fenomeno inverso, la soprassicurazione, è regolato dall’art. 1909 c.c., mentre la pluralità di polizze sullo stesso rischio è disciplinata dall’art. 1910 c.c. e la coassicurazione dall’art. 1911 c.c. Le clausole di deroga si interpretano secondo gli artt. 1362 ss. c.c. e, nei contratti predisposti, secondo l’art. 1370 c.c.