Art. 1912 c.c. Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.