Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

2. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

3. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

4. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1910 c.c. si colloca tra le disposizioni sull’assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) e disciplina la cosiddetta assicurazione plurima o coassicurazione indiretta: l’ipotesi in cui lo stesso rischio sia coperto da più contratti stipulati separatamente con assicuratori diversi, senza alcun coordinamento tra loro. Si distingue dalla coassicurazione in senso proprio dell’art. 1911 c.c., nella quale più assicuratori ripartiscono il rischio in quote mediante un unico contratto o contratti tra loro collegati.

La norma è espressione del principio indennitario, in forza del quale l’assicurazione contro i danni deve reintegrare il patrimonio dell’assicurato senza procurargli un guadagno. Il cumulo di più polizze non è vietato, ma non può tradursi in una somma complessiva superiore al danno effettivo, per evitare che il contratto diventi fonte di lucro o incentivo alla provocazione del sinistro. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il presupposto è l’identità del rischio, che implica identità dell’interesse assicurato, dell’evento dannoso e del periodo di copertura. In presenza di tale coincidenza la norma pone a carico dell’assicurato alcuni obblighi e regola i rapporti tra le parti:

  • avviso delle altre assicurazioni (primo comma): l’assicurato deve informare ciascun assicuratore dell’esistenza di tutte le altre coperture per il medesimo rischio, in modo che ciascuno possa verificarne la sussistenza;
  • sanzione dell’omissione dolosa (secondo comma): se l’avviso è omesso con dolo, nessun assicuratore è tenuto a pagare l’indennità; l’omissione colposa non produce invece questo effetto;
  • avviso del sinistro (terzo comma): verificatosi l’evento, l’assicurato deve darne notizia a tutti gli assicuratori secondo l’art. 1913 c.c., indicando a ciascuno i nomi degli altri;
  • diritto all’indennità (terzo comma): l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore quanto dovuto in base al rispettivo contratto, con il solo limite che le somme complessivamente riscosse non superino il danno;
  • regresso (quarto comma): l’assicuratore che ha pagato può rivalersi sugli altri per la ripartizione proporzionale, calcolata in ragione delle indennità dovute secondo i singoli contratti; la quota dell’assicuratore insolvente è ripartita tra gli altri.

Le diverse polizze operano dunque congiuntamente, non in via sussidiaria: ciascun assicuratore risponde nei limiti della somma assicurata e, nel complesso, fino all’ammontare del danno.

Profili applicativi

La questione più dibattuta riguarda l’ambito di applicazione. La norma vale per tutte le assicurazioni contro i danni, compresa la responsabilità civile, e secondo la giurisprudenza anche per l’assicurazione privata contro gli infortuni non mortali, ritenuta a funzione indennitaria; resta invece esclusa per gli infortuni mortali, assimilati all’assicurazione sulla vita. Ne deriva che chi ha più polizze infortuni non può pretendere il cumulo integrale degli indennizzi oltre il danno subito.

Sul piano probatorio, spetta all’assicuratore che rifiuta il pagamento dimostrare non solo l’omesso avviso, ma anche il dolo dell’assicurato, inteso come volontà di conseguire, attraverso la pluralità di coperture, un’indennità complessiva superiore al danno. Un avviso generico, inidoneo a consentire all’assicuratore di identificare le altre polizze, equivale a un avviso omesso; il dolo può essere desunto dal comportamento complessivo dell’assicurato, ad esempio dal silenzio mantenuto anche nella denuncia del sinistro. Le clausole contrattuali che ribadiscono l’obbligo di denuncia non dispensano l’assicuratore dalla prova del dolo, se intende sottrarsi al pagamento.

Nell’azione di regresso tra assicuratori la ripartizione si misura sull’indennizzo concretamente dovuto da ciascuno e non sul massimale; il regresso presuppone inoltre che l’obbligazione dell’assicuratore convenuto sia ancora esistente, sicché la prescrizione del diritto dell’assicurato verso quest’ultimo lo paralizza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 aprile 2002, n. 5119: l’art. 1910, primo e secondo comma, c.c. si applica all’assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, che condivide la funzione indennitaria dell’assicurazione danni, ma non a quella contro gli infortuni mortali, assimilabile all’assicurazione sulla vita.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 maggio 2026, n. 13648: l’assicurazione contro gli infortuni non mortali appartiene alle assicurazioni contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, di ordine pubblico; non è ammesso il cumulo di indennizzi da più polizze per lo stesso rischio e l’avviso generico, che non consente all’assicuratore di verificare le altre coperture, non soddisfa l’obbligo, con perdita dell’indennità in caso di dolo.
  • Cassazione civile, sez. III, 9 marzo 2006, n. 5102: l’onere di avviso mira a impedire che l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, consegua un indebito arricchimento.
  • Cassazione civile, sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1409: il dolo che libera gli assicuratori consiste nella volontà di lucrare un’indennità complessiva superiore al danno ed è escluso quando l’assicurato abbia convenuto in giudizio tutti gli assicuratori, rendendo palese la pluralità di coperture.
  • Cassazione civile, sez. I, 2 marzo 1981, n. 1219: anche se il contratto richiama l’obbligo di denuncia delle altre assicurazioni, l’assicuratore non può rifiutare l’indennità senza provare la natura dolosa dell’omissione.
  • Cassazione civile, sez. III, 28 giugno 2006, n. 14962: le assicurazioni cumulative per lo stesso interesse, rischio e periodo operano congiuntamente e non in via sussidiaria, ciascuna fino alla somma assicurata e tutte insieme fino al danno, salvo il regresso tra assicuratori.
  • Cassazione civile, sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4273: il regresso del quarto comma si calcola in proporzione all’indennizzo concretamente dovuto da ciascun assicuratore e non al massimale garantito, criterio coerente con il dato letterale e applicabile anche in caso di massimali illimitati.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20663: il regresso presuppone l’operatività della polizza e l’esistenza dell’obbligazione pro quota degli altri assicuratori; se il diritto dell’assicurato verso alcuni di essi è prescritto, il regresso nei loro confronti viene meno.

Rapporti con altre norme

L’art. 1910 c.c. completa il sistema indennitario delineato dall’art. 1905 c.c. (risarcimento nei limiti del danno sofferto), dall’art. 1908 c.c. (valore della cosa assicurata) e dall’art. 1909 c.c. (inefficacia della soprassicurazione dolosa e riduzione all’effettivo valore). L’art. 1911 c.c. regola la coassicurazione, nella quale ciascun assicuratore è tenuto solo per la propria quota, mentre l’art. 1913 c.c. fissa forme e termini dell’avviso di sinistro richiamato dal terzo comma. L’art. 1916 c.c. sulla surrogazione dell’assicuratore, esteso alle disgrazie accidentali, conferma la funzione indennitaria anche delle polizze infortuni. Per il diritto all’indennità e per il regresso rileva la prescrizione dell’art. 2952 c.c.; i doveri di dichiarazione precontrattuale degli artt. 1892 e 1893 c.c. riguardano invece le circostanze note al momento della conclusione del contratto.