Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
2. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli,... dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.(41)
3. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.(79)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 maggio 1975, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1975, n. 140), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato”.
Aggiornamento (79)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 luglio 1991, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1916 c.c. si colloca nella sezione II del capo XX del libro quarto, dedicata all’assicurazione contro i danni, e attribuisce all’assicuratore che ha pagato l’indennità il diritto di subentrare nella posizione dell’assicurato verso il terzo responsabile del sinistro. Si tratta di una figura speciale di surrogazione legale, cioè di sostituzione di un soggetto a un altro nella titolarità di un credito per effetto del pagamento, che completa sul piano dei rapporti con i terzi il principio indennitario proprio dell’assicurazione contro i danni.
La giurisprudenza ne individua una triplice funzione: impedire che l’assicurato cumuli indennizzo e risarcimento arricchendosi grazie al sinistro; evitare che il responsabile si avvantaggi della copertura stipulata dal danneggiato; consentire all’assicuratore di recuperare quanto pagato, contenendo il costo complessivo dei sinistri e quindi i premi.
Il testo è rimasto quello originario, ma la sua portata è stata incisa dalla Corte costituzionale, 18 luglio 1991, n. 356, che ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui consentiva all’assicuratore, nell’esercizio della surrogazione verso il terzo responsabile, di avvalersi anche delle somme dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico. Il pregiudizio alla salute resta così riservato al danneggiato e non può essere eroso dalla rivalsa dell’assicuratore.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in quattro commi.
Sul piano strutturale la surrogazione è una successione a titolo particolare nel diritto di credito dell’assicurato, che ne lascia invariata l’identità oggettiva: l’assicuratore acquista lo stesso credito, con le stesse garanzie e azioni, ma anche esposto alle stesse eccezioni opponibili all’assicurato. Il trasferimento non si produce automaticamente con il pagamento, ma richiede che l’assicuratore comunichi al terzo responsabile l’avvenuto pagamento e la volontà di surrogarsi.
Profili applicativi
Il momento della comunicazione al responsabile è decisivo sotto più aspetti. Da esso l’assicurato perde la legittimazione ad agire per la parte indennizzata, i pagamenti eseguiti successivamente nelle sue mani non liberano il terzo e la prescrizione si interrompe. Gli atti compiuti prima, invece, restano opponibili all’assicuratore: la transazione conclusa dall’assicurato con il responsabile prima della comunicazione di surroga ne preclude l’azione, salva la responsabilità dell’assicurato ai sensi del terzo comma. La comunicazione può essere contenuta anche nell’atto con cui si propone la domanda giudiziale.
Quanto alla prescrizione, il responsabile può opporre all’assicuratore l’inerzia dell’assicurato soltanto se il termine era già maturato prima dell’esercizio della surrogazione; in caso contrario l’estinzione può derivare solo dalla successiva inattività dell’assicuratore.
Nelle polizze contro gli infortuni non mortali, ricondotte all’assicurazione contro i danni, il principio indennitario impedisce il cumulo tra indennizzo e risarcimento effettivamente percepito dal responsabile per il medesimo pregiudizio. Spetta all’assicuratore che rifiuta il pagamento provare che l’assicurato è già stato risarcito. Errore frequente è ritenere che la clausola di rinuncia alla surrogazione renda cumulabili le due prestazioni: secondo l’orientamento più recente la rinuncia estingue il diritto dell’assicuratore ma non trasforma il contratto in una copertura di tipo previdenziale.
Nel campo degli infortuni sul lavoro occorre distinguere la surrogazione dell’INAIL verso i terzi responsabili, che si fonda sul diritto dell’infortunato, dall’azione di regresso verso il datore di lavoro, che l’istituto esercita in forza di un proprio diritto nascente dal rapporto assicurativo; la qualificazione incide anche sulla competenza del giudice.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1916 c.c. è una specificazione della surrogazione legale prevista in via generale dall’art. 1203 c.c. e si coordina con le regole che esprimono il principio indennitario: l’art. 1904 c.c. sull’interesse all’assicurazione, l’art. 1905 c.c. sui limiti dell’indennizzo e l’art. 1910 c.c. sull’assicurazione presso più assicuratori. La rinuncia alla surrogazione va letta alla luce dell’art. 1236 c.c. sulla remissione del debito, mentre l’efficacia della comunicazione al responsabile segue l’art. 1335 c.c. Nella circolazione stradale rilevano l’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile (art. 144 del codice delle assicurazioni private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e la disciplina della surroga degli enti di assicurazione sociale (art. 142 del medesimo codice); per gli infortuni sul lavoro la surrogazione dell’INAIL convive con l’azione di regresso degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.