Art. 1453 c.c. Risolubilità del contratto per inadempimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1453 c.c. apre il capo XIV del titolo II del libro quarto, dedicato alla risoluzione del contratto, e ne disciplina la prima e più importante causa: l’inadempimento. La norma riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, nei quali ciascuna prestazione trova giustificazione nell’altra secondo il nesso di reciprocità che la dottrina chiama sinallagma. Quando una parte non adempie, quel nesso si spezza e l’ordinamento consente all’altra di scegliere se pretendere comunque l’esecuzione o liberarsi dal vincolo.
La ratio è la tutela del contraente fedele, che non può essere costretto a mantenere in vita un rapporto in cui la controparte non esegue la propria prestazione. La risoluzione giudiziale prevista dall’articolo convive con le ipotesi di risoluzione di diritto (diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale), regolate dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il primo comma attribuisce alla parte non inadempiente una scelta tra due rimedi alternativi:
In entrambi i casi resta salvo il risarcimento del danno. La risoluzione richiede un inadempimento imputabile al debitore e di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).
Il secondo comma regola il passaggio tra i due rimedi in modo asimmetrico. Chi ha chiesto l’adempimento può mutare la domanda in risoluzione, perché la perdita di interesse a una prestazione tardiva è fisiologica; chi ha chiesto la risoluzione non può più tornare all’adempimento, avendo manifestato in modo definitivo il proprio disinteresse alla prestazione.
Il terzo comma stabilisce che dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere. La proposizione della domanda cristallizza così le posizioni delle parti: un adempimento tardivo non sana l’inadempimento pregresso e il creditore può rifiutarlo.
Profili applicativi
Sul piano probatorio vale un criterio unitario, valido per l’azione di adempimento, di risoluzione e di risarcimento: il creditore prova la fonte del proprio diritto e la scadenza e si limita ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di avere adempiuto. Fanno eccezione le obbligazioni negative, per le quali la prova dell’inadempimento grava sempre sul creditore.
Nelle controversie con inadempimenti reciproci il giudice compie una valutazione comparativa dei comportamenti, per individuare la parte la cui condotta ha fatto venir meno l’interesse dell’altra al contratto. La gravità dell’inadempimento è questione di fatto, riservata al giudice di merito.
Nella pratica, il mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione è consentito anche in fase avanzata del processo, in deroga alle preclusioni ordinarie, a condizione di non introdurre fatti nuovi. Un errore frequente consiste nel non proporre, nello stesso grado in cui si chiede la risoluzione, la domanda di restituzione delle somme versate: il giudice non può disporla d’ufficio e, se formulata solo in appello, è inammissibile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1455 c.c. fissa il requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento; gli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c. disciplinano la risoluzione di diritto; l’art. 1458 c.c. regola l’effetto retroattivo della risoluzione e la sua opponibilità ai terzi. L’art. 1460 c.c. consente alla parte di rifiutare la propria prestazione se l’altra non adempie, mentre gli artt. 1218 e 1223 c.c. governano imputabilità dell’inadempimento e misura del danno. Quando al contratto accede una caparra confirmatoria, l’art. 1385 c.c. offre l’alternativa del recesso con ritenzione della caparra o pagamento del doppio. Gli artt. 1463 e seguenti c.c. e 1467 e seguenti c.c. regolano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità, mentre sul piano processuale il mutamento della domanda deroga agli artt. 183 e 345 c.p.c.