Art. 1453 c.c. Risolubilità del contratto per inadempimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

3. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1453 c.c. apre il capo XIV del titolo II del libro quarto, dedicato alla risoluzione del contratto, e ne disciplina la prima e più importante causa: l’inadempimento. La norma riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, nei quali ciascuna prestazione trova giustificazione nell’altra secondo il nesso di reciprocità che la dottrina chiama sinallagma. Quando una parte non adempie, quel nesso si spezza e l’ordinamento consente all’altra di scegliere se pretendere comunque l’esecuzione o liberarsi dal vincolo.

La ratio è la tutela del contraente fedele, che non può essere costretto a mantenere in vita un rapporto in cui la controparte non esegue la propria prestazione. La risoluzione giudiziale prevista dall’articolo convive con le ipotesi di risoluzione di diritto (diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale), regolate dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

Il primo comma attribuisce alla parte non inadempiente una scelta tra due rimedi alternativi:

  • azione di adempimento, con cui si chiede la condanna della controparte a eseguire la prestazione;
  • azione di risoluzione, con cui si chiede al giudice di sciogliere il contratto con sentenza costitutiva, che produce effetto retroattivo tra le parti secondo l’art. 1458 c.c.

In entrambi i casi resta salvo il risarcimento del danno. La risoluzione richiede un inadempimento imputabile al debitore e di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).

Il secondo comma regola il passaggio tra i due rimedi in modo asimmetrico. Chi ha chiesto l’adempimento può mutare la domanda in risoluzione, perché la perdita di interesse a una prestazione tardiva è fisiologica; chi ha chiesto la risoluzione non può più tornare all’adempimento, avendo manifestato in modo definitivo il proprio disinteresse alla prestazione.

Il terzo comma stabilisce che dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere. La proposizione della domanda cristallizza così le posizioni delle parti: un adempimento tardivo non sana l’inadempimento pregresso e il creditore può rifiutarlo.

Profili applicativi

Sul piano probatorio vale un criterio unitario, valido per l’azione di adempimento, di risoluzione e di risarcimento: il creditore prova la fonte del proprio diritto e la scadenza e si limita ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di avere adempiuto. Fanno eccezione le obbligazioni negative, per le quali la prova dell’inadempimento grava sempre sul creditore.

Nelle controversie con inadempimenti reciproci il giudice compie una valutazione comparativa dei comportamenti, per individuare la parte la cui condotta ha fatto venir meno l’interesse dell’altra al contratto. La gravità dell’inadempimento è questione di fatto, riservata al giudice di merito.

Nella pratica, il mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione è consentito anche in fase avanzata del processo, in deroga alle preclusioni ordinarie, a condizione di non introdurre fatti nuovi. Un errore frequente consiste nel non proporre, nello stesso grado in cui si chiede la risoluzione, la domanda di restituzione delle somme versate: il giudice non può disporla d’ufficio e, se formulata solo in appello, è inammissibile.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533: il creditore che agisce per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte del diritto e il termine di scadenza, allegando l’inadempimento; spetta al debitore provare il fatto estintivo dell’adempimento, anche in caso di inesatto adempimento, e lo stesso criterio opera quando il convenuto solleva l’eccezione ex art. 1460 c.c.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 aprile 2014, n. 8510: la parte che, nel giudizio promosso per l’adempimento, chiede la risoluzione ex art. 1453, secondo comma, c.c. può domandare contestualmente, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni, in ossequio all’esigenza di concentrare la tutela in un solo processo.
  • Cassazione civile, sez. II, 1 giugno 1993, n. 6121: dalla domanda di risoluzione e fino al giudicato il convenuto non può più adempiere efficacemente; il giudice valuta la gravità dell’inadempimento sulla situazione esistente al momento della domanda, senza considerare il ritardo dovuto alla durata del processo.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 luglio 2016, n. 15461: il diritto alla restituzione delle prestazioni nasce dalla pronuncia di risoluzione ma è soggetto al principio della domanda; la domanda restitutoria deve essere proposta nello stesso grado in cui è proposta quella di risoluzione, altrimenti in appello è nuova e inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 febbraio 2018, n. 4022: l’interesse cui va rapportata la gravità dell’inadempimento è quello alla regolare esecuzione del contratto; accertati inadempimento grave e incidenza su tale interesse, il giudice non può negare la risoluzione per ragioni di opportunità o di convenienza della scelta del creditore.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 3 settembre 2019, n. 21977: il passaggio dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione è un diritto potestativo sottratto all’eccezione o all’acquiescenza della controparte ed è esercitabile anche nel giudizio di appello.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 24 luglio 2026, n. 24027: la facoltà del secondo comma si estende alle domande accessorie di risarcimento e restituzione purché i fatti restino quelli dedotti con la domanda di adempimento; in tal caso l’intera base fattuale originaria sorregge la domanda di risoluzione e il giudice non può selezionarne solo una parte.

Rapporti con altre norme

L’art. 1455 c.c. fissa il requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento; gli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c. disciplinano la risoluzione di diritto; l’art. 1458 c.c. regola l’effetto retroattivo della risoluzione e la sua opponibilità ai terzi. L’art. 1460 c.c. consente alla parte di rifiutare la propria prestazione se l’altra non adempie, mentre gli artt. 1218 e 1223 c.c. governano imputabilità dell’inadempimento e misura del danno. Quando al contratto accede una caparra confirmatoria, l’art. 1385 c.c. offre l’alternativa del recesso con ritenzione della caparra o pagamento del doppio. Gli artt. 1463 e seguenti c.c. e 1467 e seguenti c.c. regolano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità, mentre sul piano processuale il mutamento della domanda deroga agli artt. 183 e 345 c.p.c.