Art. 1458 c.c. Effetti della risoluzione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
2. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1458 c.c. completa la disciplina della risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1457 c.c.) indicandone gli effetti. La norma risponde a due esigenze. Nei rapporti tra le parti, occorre ricostituire la situazione patrimoniale che vi sarebbe stata se il contratto non fosse stato concluso, perché le prestazioni già eseguite hanno perso la loro causa giustificativa. Nei rapporti con i terzi, occorre proteggere chi abbia confidato nella stabilità degli acquisti compiuti dalla parte poi colpita dalla risoluzione.
La regola della retroattività tra le parti subisce un limite per i contratti di durata, nei quali le prestazioni eseguite hanno già soddisfatto, periodo per periodo, l’interesse delle parti. Il testo è rimasto immutato dall’entrata in vigore del codice; per il leasing finanziario, tuttavia, la legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi 136-140) ha introdotto una disciplina speciale degli effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore.
Contenuto della disposizione
Il primo comma stabilisce che la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti. La sentenza che la pronuncia, o l’accertamento della risoluzione di diritto, produce:
Fanno eccezione i contratti a esecuzione continuata o periodica (locazione, somministrazione, appalto di servizi periodici, lavoro), nei quali la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: queste restano irripetibili e la parte che le ha eseguite conserva il diritto alla controprestazione corrispondente.
Il secondo comma tutela i terzi: la risoluzione, anche se espressamente pattuita con clausola risolutiva espressa, non pregiudica i diritti da essi acquistati, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (art. 2652, primo comma, n. 1, c.c.).
Profili applicativi
La retroattività non opera automaticamente sul piano processuale: le restituzioni vanno chieste con apposita domanda, proposta nello stesso grado della domanda di risoluzione, come già ricordato nel commento all’art. 1453 c.c. La qualificazione del contratto è decisiva: prima di stabilire se le prestazioni eseguite siano ripetibili, il giudice deve accertare se il rapporto sia di durata. Rientrano nella regola dell’irretroattività anche contratti misti che contengano forniture periodiche di servizi, mentre l’appalto ordinario e la vendita restano soggetti alla retroattività piena.
Nei contratti di durata la retroattività esclusa dal primo comma riguarda solo gli effetti restitutori interni; ad altri fini, in particolare quando l’esistenza del contratto rileva come presupposto di diritti di terzi o di diversi accordi, la risoluzione opera dal momento dell’inadempimento. Per il leasing occorre distinguere i contratti risolti prima e dopo l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017. Sul versante dei terzi, la tempestiva trascrizione della domanda è l’unico strumento per rendere opponibile la futura sentenza a chi acquisti dal contraente inadempiente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1458 c.c. presuppone la risoluzione giudiziale (art. 1453 c.c.) o di diritto (artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.) e si applica anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.), che rinvia alle norme sull’indebito per le restituzioni (artt. 2033 e seguenti c.c.). Sul piano pubblicitario va letto con gli artt. 2652, primo comma, n. 1, e 2690 c.c. Discipline speciali derogano alla regola: l’art. 1526 c.c. per la vendita a rate con riserva della proprietà, applicato in via analogica al leasing traslativo anteriore alla legge n. 124 del 2017, e l’art. 2126 c.c. per il contratto di lavoro. Disposizioni analoghe sugli effetti verso i terzi sono contenute negli artt. 1445 e 1452 c.c. per annullamento e rescissione.