Art. 1452 c.c. Effetti della rescissione rispetto ai terzi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
1. La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1452 c.c. chiude il capo XIII del titolo II del libro quarto, dedicato alla rescissione, e regola gli effetti della pronuncia rescissoria nei confronti dei terzi. La regola è di tutela dell’affidamento: la rescissione, che opera tra le parti con effetto retroattivo, non travolge i diritti che i terzi abbiano acquistato in base al contratto rescindibile, salvo il meccanismo pubblicitario della trascrizione della domanda giudiziale.
Il vizio che giustifica la rescissione, cioè lo stato di pericolo o di bisogno sfruttato dalla controparte, è infatti interno al rapporto tra i contraenti e di regola non è percepibile da chi acquista successivamente dal contraente avvantaggiato. L’ordinamento sceglie quindi di far prevalere la sicurezza della circolazione, come avviene per la risoluzione (art. 1458, secondo comma, c.c.) e, con alcune differenze, per l’annullamento (art. 1445 c.c.). Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La norma contiene due proposizioni:
La trascrizione della domanda opera dunque come prenotazione: se l’azione è accolta, gli effetti della sentenza retroagiscono alla data della trascrizione e diventano opponibili a chi abbia trascritto il proprio acquisto dopo quella data. Per i beni mobili non registrati, in assenza di un sistema pubblicitario, la posizione del terzo acquirente è regolata dai principi generali, in particolare dall’art. 1153 c.c.
Profili applicativi
Per il contraente leso la conseguenza pratica è netta: se il bene è un immobile, la domanda di rescissione va trascritta subito dopo la notificazione dell’atto introduttivo. In difetto, il contraente avvantaggiato può alienare o ipotecare il bene durante il giudizio e l’accoglimento della domanda non produrrà effetti contro l’acquirente o il creditore ipotecario, residuando soltanto pretese restitutorie per equivalente e risarcitorie verso la controparte.
La trascrizione non crea diritti ma risolve conflitti secondo l’ordine delle formalità; la sua mancanza non è rilevabile d’ufficio e va eccepita dal terzo interessato. Gli effetti prenotativi vengono meno se la domanda è rigettata o il processo si estingue, con cancellazione della trascrizione. Va inoltre tenuto presente il termine annuale di prescrizione dell’art. 1449 c.c., che rende ancor più stretta la finestra entro cui agire e trascrivere.
Orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza edita sull’art. 1452 c.c. è scarsa; i principi sono stati elaborati soprattutto con riguardo alla norma gemella dell’art. 1458, secondo comma, c.c. e all’art. 2652 c.c., che regolano allo stesso modo risoluzione e rescissione.
Rapporti con altre norme
L’art. 1452 c.c. si coordina con l’art. 2652, primo comma, n. 1, c.c., che disciplina la trascrizione delle domande di rescissione, con l’art. 2668 c.c. sulla cancellazione e con l’art. 2690 c.c. per i mobili registrati. Il parallelo è con l’art. 1458, secondo comma, c.c. per la risoluzione e con l’art. 1445 c.c. per l’annullamento, che protegge il terzo solo se ha acquistato a titolo oneroso e in buona fede, salvo che l’annullamento dipenda da incapacità legale. La rescissione è disciplinata dagli artt. 1447-1451 c.c.; per la divisione valgono gli artt. 763 e seguenti c.c. Verso i beni mobili non registrati la tutela del terzo passa per l’art. 1153 c.c.