Art. 1452 c.c. Effetti della rescissione rispetto ai terzi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1452 c.c. chiude il capo XIII del titolo II del libro quarto, dedicato alla rescissione, e regola gli effetti della pronuncia rescissoria nei confronti dei terzi. La regola è di tutela dell’affidamento: la rescissione, che opera tra le parti con effetto retroattivo, non travolge i diritti che i terzi abbiano acquistato in base al contratto rescindibile, salvo il meccanismo pubblicitario della trascrizione della domanda giudiziale.

Il vizio che giustifica la rescissione, cioè lo stato di pericolo o di bisogno sfruttato dalla controparte, è infatti interno al rapporto tra i contraenti e di regola non è percepibile da chi acquista successivamente dal contraente avvantaggiato. L’ordinamento sceglie quindi di far prevalere la sicurezza della circolazione, come avviene per la risoluzione (art. 1458, secondo comma, c.c.) e, con alcune differenze, per l’annullamento (art. 1445 c.c.). Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

La norma contiene due proposizioni:

  • la regola: la rescissione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. Il terzo che abbia acquistato dal contraente avvantaggiato la proprietà o un altro diritto sul bene conserva la propria posizione, a prescindere dalla sua buona o mala fede, che la norma non richiama;
  • l’eccezione: restano salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione. Per i beni immobili e i mobili registrati, l’art. 2652, primo comma, n. 1, c.c. prevede la trascrizione delle domande di rescissione e dispone che la sentenza di accoglimento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

La trascrizione della domanda opera dunque come prenotazione: se l’azione è accolta, gli effetti della sentenza retroagiscono alla data della trascrizione e diventano opponibili a chi abbia trascritto il proprio acquisto dopo quella data. Per i beni mobili non registrati, in assenza di un sistema pubblicitario, la posizione del terzo acquirente è regolata dai principi generali, in particolare dall’art. 1153 c.c.

Profili applicativi

Per il contraente leso la conseguenza pratica è netta: se il bene è un immobile, la domanda di rescissione va trascritta subito dopo la notificazione dell’atto introduttivo. In difetto, il contraente avvantaggiato può alienare o ipotecare il bene durante il giudizio e l’accoglimento della domanda non produrrà effetti contro l’acquirente o il creditore ipotecario, residuando soltanto pretese restitutorie per equivalente e risarcitorie verso la controparte.

La trascrizione non crea diritti ma risolve conflitti secondo l’ordine delle formalità; la sua mancanza non è rilevabile d’ufficio e va eccepita dal terzo interessato. Gli effetti prenotativi vengono meno se la domanda è rigettata o il processo si estingue, con cancellazione della trascrizione. Va inoltre tenuto presente il termine annuale di prescrizione dell’art. 1449 c.c., che rende ancor più stretta la finestra entro cui agire e trascrivere.

Orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza edita sull’art. 1452 c.c. è scarsa; i principi sono stati elaborati soprattutto con riguardo alla norma gemella dell’art. 1458, secondo comma, c.c. e all’art. 2652 c.c., che regolano allo stesso modo risoluzione e rescissione.

  • Cassazione civile, sez. II, 13 gennaio 1995, n. 383: l’art. 2652, primo comma, n. 1, c.c. rende insensibili alla sentenza di risoluzione gli acquisti dei terzi trascritti prima della domanda, salva in caso di dolosa preordinazione l’azione revocatoria o risarcitoria contro il terzo; il principio vale per tutte le domande elencate nel n. 1, tra cui quella di rescissione.
  • Cassazione civile, sez. II, n. 148/1993: la trascrizione delle domande giudiziali ex artt. 2652 e 2653 c.c. è una prenotazione degli effetti della sentenza di accoglimento, che retroagiscono alla data della formalità; l’efficacia viene meno se la domanda è rigettata o il processo si estingue.
  • Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 1872: la trascrizione della domanda giudiziale non ha efficacia costitutiva ma determina la prevalenza in caso di conflitto; il difetto di trascrizione non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepito dalla parte interessata.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. n. 5198/2026: la locuzione «diritti acquistati dai terzi» dell’art. 1458, secondo comma, c.c. ha portata ampia e comprende anche il diritto all’esecuzione in forma specifica di un preliminare, se la relativa domanda è stata trascritta prima della domanda di scioglimento del contratto del dante causa.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. n. 19643/2026: nella rescissione per lesione la restituzione del prezzo non condiziona l’efficacia della pronuncia rescissoria, ma è oggetto di una distinta statuizione di condanna, eseguibile autonomamente.

Rapporti con altre norme

L’art. 1452 c.c. si coordina con l’art. 2652, primo comma, n. 1, c.c., che disciplina la trascrizione delle domande di rescissione, con l’art. 2668 c.c. sulla cancellazione e con l’art. 2690 c.c. per i mobili registrati. Il parallelo è con l’art. 1458, secondo comma, c.c. per la risoluzione e con l’art. 1445 c.c. per l’annullamento, che protegge il terzo solo se ha acquistato a titolo oneroso e in buona fede, salvo che l’annullamento dipenda da incapacità legale. La rescissione è disciplinata dagli artt. 1447-1451 c.c.; per la divisione valgono gli artt. 763 e seguenti c.c. Verso i beni mobili non registrati la tutela del terzo passa per l’art. 1153 c.c.