Art. 1455 c.c. Importanza dell’inadempimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
1. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1455 c.c. si colloca nella sezione dedicata alla risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.), all’interno del capo XIV del titolo II del libro quarto, e introduce un limite di carattere generale al rimedio risolutorio nei contratti a prestazioni corrispettive. La norma stabilisce che il contratto non può essere sciolto quando l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
La ratio è duplice. Da un lato si vuole preservare la stabilità del vincolo contrattuale, evitando che inadempienze marginali vengano strumentalizzate per liberarsi da un affare divenuto sgradito; dall’altro si ribadisce che la risoluzione è un rimedio proporzionato alla lesione del sinallagma, cioè del nesso di reciprocità che lega le prestazioni. La regola esprime, sul terreno dei rimedi, il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La disposizione è formulata in negativo: non indica quando l’inadempimento è grave, ma esclude la risoluzione quando esso è di scarsa importanza. Gli elementi rilevanti sono tre.
Il giudizio sulla gravità spetta al giudice di merito, che deve porsi la questione anche d’ufficio e motivare in modo specifico l’eventuale accoglimento della domanda. La gravità non coincide con l’entità del danno, che può anche mancare: conta la rilevanza della violazione alla luce della volontà dei contraenti, della natura e della finalità del rapporto.
Profili applicativi
Nella pratica il limite dell’art. 1455 c.c. emerge soprattutto nei preliminari di compravendita immobiliare, negli appalti e nelle locazioni. Il dato puramente temporale del ritardo non basta a qualificare l’inadempimento: un ritardo di molti mesi può essere irrilevante se l’interesse del creditore resta intatto, e un ritardo breve può essere decisivo quando il termine ha valore essenziale per le parti.
Il momento rilevante è quello della proposizione della domanda di risoluzione. Dopo tale momento il debitore non può più adempiere (art. 1453, comma 3, c.c.) e, simmetricamente, il protrarsi dell’inadempimento nel corso del giudizio non può trasformare in grave un inadempimento che al momento della domanda era di scarsa importanza. Occorre poi tenere conto del comportamento della parte che, pur a fronte dell’inadempimento altrui, ha continuato a eseguire il contratto senza reagire: tale condotta può rivelare che essa stessa attribuiva scarso peso alla violazione.
Quando entrambe le parti si addebitano reciproci inadempimenti, il giudice deve compiere una valutazione comparativa, individuando quale delle condotte abbia inciso in misura prevalente sull’equilibrio del rapporto. Errore frequente è chiedere la risoluzione limitandosi a dedurre l’inadempimento, senza allegare e illustrare le circostanze dalle quali emerge la sua importanza in rapporto all’economia complessiva dell’affare.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1455 c.c. integra l’art. 1453 c.c., che attribuisce alla parte adempiente la scelta tra adempimento e risoluzione, e si applica anche alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). Diverso è il caso della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), con la quale le parti predeterminano l’importanza di una specifica inadempienza, e del termine essenziale (art. 1457 c.c.). Il medesimo criterio di proporzionalità governa l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), il cui rifiuto di adempiere non è conforme a buona fede se l’inadempimento altrui è lieve. Un parametro analogo, ma autonomo, è previsto per l’impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) e, in tema di vendita, per i vizi della cosa (art. 1490 c.c.). Gli effetti della risoluzione sono disciplinati dall’art. 1458 c.c.