Art. 1455 c.c. Importanza dell’inadempimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1455 c.c. si colloca nella sezione dedicata alla risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.), all’interno del capo XIV del titolo II del libro quarto, e introduce un limite di carattere generale al rimedio risolutorio nei contratti a prestazioni corrispettive. La norma stabilisce che il contratto non può essere sciolto quando l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

La ratio è duplice. Da un lato si vuole preservare la stabilità del vincolo contrattuale, evitando che inadempienze marginali vengano strumentalizzate per liberarsi da un affare divenuto sgradito; dall’altro si ribadisce che la risoluzione è un rimedio proporzionato alla lesione del sinallagma, cioè del nesso di reciprocità che lega le prestazioni. La regola esprime, sul terreno dei rimedi, il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

La disposizione è formulata in negativo: non indica quando l’inadempimento è grave, ma esclude la risoluzione quando esso è di scarsa importanza. Gli elementi rilevanti sono tre.

  • L’inadempimento: comprende la mancata esecuzione totale, l’adempimento parziale o inesatto e il ritardo, purché imputabile al debitore secondo la regola dell’art. 1218 c.c.
  • L’importanza: va misurata con un criterio oggettivo, che guarda all’entità della prestazione mancata rispetto all’intero e alla sua incidenza sull’equilibrio contrattuale, e con un criterio soggettivo, che considera il concreto interesse della parte non inadempiente all’esatta e tempestiva prestazione.
  • L’interesse dell’altra parte: secondo l’interpretazione prevalente, è l’interesse all’adempimento, ossia alla prestazione rimasta ineseguita, e non l’interesse a ottenere la risoluzione.

Il giudizio sulla gravità spetta al giudice di merito, che deve porsi la questione anche d’ufficio e motivare in modo specifico l’eventuale accoglimento della domanda. La gravità non coincide con l’entità del danno, che può anche mancare: conta la rilevanza della violazione alla luce della volontà dei contraenti, della natura e della finalità del rapporto.

Profili applicativi

Nella pratica il limite dell’art. 1455 c.c. emerge soprattutto nei preliminari di compravendita immobiliare, negli appalti e nelle locazioni. Il dato puramente temporale del ritardo non basta a qualificare l’inadempimento: un ritardo di molti mesi può essere irrilevante se l’interesse del creditore resta intatto, e un ritardo breve può essere decisivo quando il termine ha valore essenziale per le parti.

Il momento rilevante è quello della proposizione della domanda di risoluzione. Dopo tale momento il debitore non può più adempiere (art. 1453, comma 3, c.c.) e, simmetricamente, il protrarsi dell’inadempimento nel corso del giudizio non può trasformare in grave un inadempimento che al momento della domanda era di scarsa importanza. Occorre poi tenere conto del comportamento della parte che, pur a fronte dell’inadempimento altrui, ha continuato a eseguire il contratto senza reagire: tale condotta può rivelare che essa stessa attribuiva scarso peso alla violazione.

Quando entrambe le parti si addebitano reciproci inadempimenti, il giudice deve compiere una valutazione comparativa, individuando quale delle condotte abbia inciso in misura prevalente sull’equilibrio del rapporto. Errore frequente è chiedere la risoluzione limitandosi a dedurre l’inadempimento, senza allegare e illustrare le circostanze dalle quali emerge la sua importanza in rapporto all’economia complessiva dell’affare.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 10 aprile 2025, n. 9399: il giudice deve valutare, anche d’ufficio, la gravità dell’inadempimento e indicare le ragioni per cui lo ritiene di non scarsa importanza, considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive; è viziata la motivazione che si limita a richiamare quanto argomentato per respingere l’opposta domanda di risoluzione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 febbraio 2018, n. 4022: l’interesse cui l’art. 1455 c.c. commisura la gravità è quello all’esecuzione del contratto, non quello alla risoluzione; un inadempimento di rilevante entità o relativo a obbligazioni principali fa presumere leso tale interesse, e il giudice non può negare la risoluzione per ragioni di opportunità o di convenienza.
  • Cassazione civile, sez. II, 1 luglio 2005, n. 14034: la gravità dell’inadempimento va apprezzata secondo un criterio di proporzione fondato sulla buona fede e non in base all’entità del danno, guardando alla volontà dei contraenti, alla natura del rapporto e all’interesse concreto all’esatta prestazione.
  • Cassazione civile, sez. II, 16 giugno 2015, n. 12417: il solo dato temporale del ritardo non è di per sé significativo; occorre una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi, e l’offerta di adempimento formulata dopo la domanda di risoluzione non elimina l’inadempimento.
  • Cassazione civile, sez. II, 21 aprile 2015, n. 8108: la domanda di risoluzione cristallizza le posizioni delle parti, sicché il perdurare dell’inadempimento in corso di causa non può renderlo grave; in presenza di reciproci inadempimenti il giudice deve comparare le condotte in rapporto alla funzione economico-sociale del contratto.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 gennaio 2019, n. 2540: ai fini della gravità rileva il comportamento della parte che, anziché domandare la risoluzione o opporre l’eccezione di inadempimento, continua a dare esecuzione al contratto, mostrando di attribuire scarsa importanza alla violazione altrui.
  • Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2015, n. 18320: la clausola risolutiva espressa non esercitata conserva rilievo come indice qualificato dell’importanza che le parti avevano attribuito all’obbligazione presidiata, da valutare con particolare rigore nel giudizio di risoluzione ordinario.
  • Cassazione civile, sez. II, 13 marzo 2006, n. 5407: anche quando si chiede l’accertamento della risoluzione di diritto a seguito di diffida ad adempiere rimasta senza esito, il giudice deve verificare che l’inadempimento non sia di scarsa importanza secondo il criterio dell’art. 1455 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 1455 c.c. integra l’art. 1453 c.c., che attribuisce alla parte adempiente la scelta tra adempimento e risoluzione, e si applica anche alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.). Diverso è il caso della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), con la quale le parti predeterminano l’importanza di una specifica inadempienza, e del termine essenziale (art. 1457 c.c.). Il medesimo criterio di proporzionalità governa l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), il cui rifiuto di adempiere non è conforme a buona fede se l’inadempimento altrui è lieve. Un parametro analogo, ma autonomo, è previsto per l’impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) e, in tema di vendita, per i vizi della cosa (art. 1490 c.c.). Gli effetti della risoluzione sono disciplinati dall’art. 1458 c.c.