Art. 1461 c.c. Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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