Art. 1460 c.c. Eccezione d’inadempimento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
2. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1460 c.c. si colloca nel capo XIV del titolo II del libro quarto, dedicato alla risoluzione del contratto, nella sezione relativa alla risoluzione per inadempimento. Disciplina l’eccezione di inadempimento, tradizionalmente indicata con la formula latina inadimplenti non est adimplendum: nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione finché l’altra non adempia o non offra di adempiere la sua.
Si tratta di uno strumento di autotutela privata, che consente alla parte di difendersi dall’inadempimento altrui senza rivolgersi preventivamente al giudice. La sua ragion d’essere sta nel sinallagma, cioè nel nesso di reciproca interdipendenza che lega le prestazioni: chi non riceve quanto gli spetta non può essere costretto a eseguire la propria parte, perché verrebbe meno l’equilibrio che giustifica lo scambio. A differenza della risoluzione, l’eccezione non scioglie il contratto, ma ne sospende temporaneamente l’esecuzione con funzione di pressione e di garanzia, in attesa dell’adempimento della controparte.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua i presupposti dell’eccezione:
Il secondo comma pone un limite generale: il rifiuto non è consentito se, avuto riguardo alle circostanze, risulta contrario alla buona fede. Il richiamo è alla buona fede in senso oggettivo, quale regola di correttezza nel comportamento, e impone di verificare che la sospensione sia causalmente collegata all’inadempimento altrui e proporzionata alla sua gravità.
L’eccezione è sollevata dalla parte convenuta per l’adempimento, normalmente in giudizio, ma può essere esercitata anche in via stragiudiziale, rifiutando la prestazione. Se fondata, esclude l’inadempimento dell’eccipiente e, quindi, la sua responsabilità per il ritardo e la possibilità per la controparte di ottenere la risoluzione nei suoi confronti.
Profili applicativi
Il cuore del giudizio è la valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti. Il giudice deve stabilire quale condotta abbia per prima e in misura prevalente alterato l’equilibrio contrattuale e se il rifiuto dell’eccipiente costituisca una reazione proporzionata. Questa valutazione si distingue dal giudizio di non scarsa importanza dell’inadempimento previsto dall’art. 1455 c.c. per la risoluzione, che considera in termini oggettivi il singolo inadempimento; nell’eccezione, invece, il confronto tra le condotte è essenziale. Un inadempimento lieve della controparte non giustifica il rifiuto integrale della propria prestazione.
Sul piano probatorio, quando il convenuto per l’adempimento eccepisce l’inadempimento altrui, si determina un’inversione dei ruoli: l’eccipiente deve allegare l’inadempimento della controparte, e chi agisce deve dimostrare di aver adempiuto o che la propria obbligazione non era ancora scaduta. L’eccipiente non può tuttavia limitarsi a congetture o allegazioni generiche, specie quando intenda paralizzare una clausola risolutiva espressa invocata nei suoi confronti.
Ampia è la casistica in materia di locazione. Dopo un orientamento restrittivo, la giurisprudenza ammette che il conduttore sospenda il canone anche a fronte di un adempimento solo inesatto del locatore, purché la sospensione sia proporzionata: se l’immobile resta in parte utilizzabile e il conduttore continua a detenerlo, il canone può essere ridotto, non omesso del tutto. L’errore più frequente è proprio il rifiuto totale del pagamento a fronte di vizi parziali, che espone il conduttore alla risoluzione per morosità. L’eccezione, inoltre, presuppone un inadempimento del locatore e non può fondarsi su vizi strutturali conosciuti dal conduttore, per i quali operano i rimedi specifici degli artt. 1578 e seguenti c.c.
L’istituto trova spazio anche nel rapporto di lavoro, ove il lavoratore può rifiutare la prestazione a fronte di un grave inadempimento datoriale, sempre nel rispetto della buona fede e della proporzionalità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1460 c.c. si coordina con l’art. 1453 c.c., che consente la risoluzione per inadempimento, e con l’art. 1455 c.c. sulla non scarsa importanza dell’inadempimento. L’art. 1461 c.c. prevede un rimedio affine, la sospensione per mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte, mentre l’art. 1462 c.c. regola la clausola solve et repete, con cui una parte rinuncia a opporre eccezioni. Il limite della buona fede si collega agli artt. 1175 e 1375 c.c.; il riparto dell’onere della prova richiama l’art. 2697 c.c. e la disciplina della responsabilità contrattuale dell’art. 1218 c.c. Nella vendita il compratore può sospendere il pagamento del prezzo in presenza di molestie o del pericolo di evizione ai sensi dell’art. 1481 c.c.; nella locazione l’eccezione convive con i rimedi per vizi della cosa (artt. 1578-1581 c.c.) e con l’obbligo di riparazione dell’art. 1576 c.c. Nel contratto di assicurazione, invece, il mancato pagamento del premio è regolato in modo speciale dall’art. 1901 c.c.