Art. 1457 c.c. Termine essenziale per una delle parti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.

2. In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1457 c.c. si colloca nel capo XIV del titolo II del libro quarto, dedicato alla risoluzione del contratto, e disciplina, accanto alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) e alla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), la terza ipotesi di risoluzione di diritto per inadempimento. La norma ha la funzione di tutelare il contraente per il quale la prestazione dell’altro conserva utilità solo se eseguita entro una certa data: scaduto inutilmente il termine, l’interesse all’adempimento si presume venuto meno e il contratto si scioglie automaticamente, senza necessità di una pronuncia costitutiva del giudice.

La ratio è di certezza e rapidità: il creditore non deve attendere l’esito di un giudizio di risoluzione né dimostrare la gravità dell’inadempimento, perché le parti hanno già valutato in anticipo che il ritardo priva il contratto della sua utilità economica. Il testo è rimasto immutato dall’entrata in vigore del codice del 1942.

Contenuto della disposizione

La disposizione presuppone un contratto a prestazioni corrispettive nel quale il termine fissato per la prestazione di una parte sia essenziale nell’interesse dell’altra. L’essenzialità può essere:

  • soggettiva, quando discende dalla volontà dei contraenti, espressa o desumibile in modo inequivoco dal regolamento negoziale;
  • oggettiva, quando dipende dalla natura e dall’oggetto del contratto, che rendono la prestazione tardiva inutile per il creditore (si pensi alla fornitura di beni destinati a un evento con data fissa).

Alla scadenza del termine, se la prestazione non è stata eseguita, il contratto si intende risolto di diritto, anche in mancanza di una clausola che preveda espressamente la risoluzione. Il creditore che, nonostante la scadenza, abbia ancora interesse alla prestazione può evitare l’effetto risolutivo dandone notizia al debitore entro tre giorni: si tratta di una dichiarazione unilaterale recettizia, che consente di mantenere in vita il rapporto e di pretendere l’adempimento. Il termine di tre giorni e il meccanismo stesso sono derogabili da un patto o da un uso contrario.

La risoluzione produce gli effetti ordinari previsti dall’art. 1458 c.c.: retroattività tra le parti, salvo che per i contratti a esecuzione continuata o periodica, obblighi restitutori e salvezza dei diritti acquistati dai terzi. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno, che presuppone l’imputabilità dell’inadempimento.

Profili applicativi

Il contenzioso ruota quasi interamente attorno alla qualificazione del termine. L’accertamento dell’essenzialità è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, condotto sulla base delle espressioni usate dalle parti, ma soprattutto della natura e dell’oggetto del contratto. Errore ricorrente è ritenere sufficienti formule come “entro e non oltre” o “improrogabilmente”: esse non bastano, da sole, se dal contesto non emerge che le parti hanno considerato perduta l’utilità del contratto dopo quella data.

Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare il termine per la stipula del definitivo è, di regola, non essenziale; chi ne afferma l’essenzialità ne ha l’onere probatorio. Particolare attenzione meritano i comportamenti successivi alla scadenza: concedere proroghe, accettare acconti o adempimenti parziali, sollecitare la stipula sono indici di un perdurante interesse e possono integrare una rinuncia tacita all’effetto risolutivo. Il creditore che intenda avvalersi della risoluzione di diritto dovrebbe pertanto evitare condotte ambigue dopo la scadenza.

Quando il termine non è essenziale, il suo inutile decorso non scioglie il contratto, ma configura un inadempimento da valutare secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c., anche ai fini del recesso con ritenzione della caparra ex art. 1385 c.c.; in tal caso il creditore può utilmente ricorrere alla diffida ad adempiere per trasformare il ritardo in causa di risoluzione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 11 aprile 2025, n. 9529: il termine è essenziale solo se risulta in modo inequivoco la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con il suo inutile decorso; l’espressione “entro e non oltre” non è di per sé decisiva, e la tolleranza di ripetuti rinvii seguiti dalla stipula tardiva dimostra che l’utilità non era venuta meno.
  • Cassazione civile, sez. II, 10 dicembre 2019, n. 32238: la parte nel cui interesse è posto il termine essenziale può rinunciarvi anche tacitamente e dopo la scadenza; la concessione di una proroga è un importante indizio della natura ordinatoria del termine, e l’accettazione di un acconto a termine scaduto manifesta un interesse persistente all’adempimento.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 10 maggio 2019, n. 12549: in presenza di termine essenziale non si applica la verifica della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., già compiuta in anticipo dalle parti; la clausola che ammette il ritardo solo per forza maggiore è indice di essenzialità, e la risoluzione di diritto non preclude il recesso con ritenzione o restituzione del doppio della caparra.
  • Cassazione civile, sez. I, 16 gennaio 2013, n. 997: la risoluzione ex art. 1457 c.c. opera automaticamente, senza che il creditore debba contestare l’inadempimento o dichiarare di volersene avvalere; la rinuncia, anche implicita, deve emergere da atti univoci che dimostrino la preferenza per l’esecuzione rispetto allo scioglimento.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 gennaio 2022, n. 1552: il termine per la stipula del definitivo non è normalmente essenziale, ma può esserlo quando l’interpretazione del contratto secondo gli artt. 1362 e 1363 c.c. riveli la volontà di considerarne perduta l’utilità; la valutazione del giudice di merito, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 21 febbraio 2023, n. 5360: per provare l’essenzialità non basta una clausola che consenta a una sola parte di differire il termine; occorre dimostrare che, scaduto il termine, il contraente non aveva più interesse all’acquisto.
  • Cassazione civile, sez. II, 21 novembre 2023, n. 32277: termine essenziale e clausola risolutiva espressa hanno presupposti e meccanismi diversi, poiché nel primo l’effetto caducatorio è automatico salvo la dichiarazione entro tre giorni, nella seconda richiede la dichiarazione di volersene avvalere; esclusa l’essenzialità, il giudice deve comunque esaminare se la pattuizione valga come clausola risolutiva espressa.
  • Cassazione civile, sez. II, 11 giugno 2026, n. 19274: va distinto il termine essenziale, la cui scadenza risolve il contratto, dal semplice termine di adempimento, il cui inutile decorso genera un inadempimento da valutare ai sensi dell’art. 1453 c.c.; i solleciti successivi alla scadenza esprimono il persistente interesse all’adempimento e la non essenzialità del termine non esclude la gravità dell’inadempimento ai fini del recesso ex art. 1385 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 1457 c.c. va letto insieme agli artt. 1453 e 1455 c.c., che disciplinano la risoluzione giudiziale e il requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento, qui superato dalla valutazione preventiva delle parti. Con l’art. 1454 c.c. condivide l’effetto automatico, ma la diffida richiede un atto successivo del creditore; con l’art. 1456 c.c. condivide l’origine pattizia, ma la clausola risolutiva espressa opera solo su dichiarazione. Gli effetti della risoluzione sono regolati dall’art. 1458 c.c., mentre l’art. 1183 c.c. disciplina il tempo dell’adempimento in mancanza di termine e l’art. 1385 c.c. il recesso in presenza di caparra confirmatoria. Il risarcimento del danno conseguente segue le regole degli artt. 1218 e 1223 c.c.