Art. 1456 c.c. Clausola risolutiva espressa
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1456 c.c. si colloca nella sezione I del capo XIV del titolo II del libro quarto, dedicata alla risoluzione per inadempimento, accanto alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) e al termine essenziale (art. 1457 c.c.). Insieme a queste figure costituisce uno dei meccanismi di risoluzione di diritto, che operano senza bisogno di una sentenza costitutiva del giudice.
La funzione della clausola risolutiva espressa è duplice. Anzitutto consente alle parti di stabilire in anticipo quali inadempimenti siano tanto gravi da giustificare lo scioglimento del contratto, sottraendo al giudice la valutazione di non scarsa importanza richiesta in via generale dall’art. 1455 c.c. In secondo luogo offre al contraente fedele uno strumento rapido per liberarsi dal vincolo, rimettendo alla sua scelta se pretendere l’adempimento o porre fine al rapporto. Il testo della norma non ha subito modifiche dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma richiede che i contraenti abbiano convenuto espressamente la risoluzione per il caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Due sono dunque i requisiti: una pattuizione esplicita e l’individuazione specifica dell’obbligazione, o delle obbligazioni, il cui inadempimento produce l’effetto risolutivo. Una clausola che rinvii genericamente a tutte le obbligazioni del contratto, o a gravi violazioni non meglio precisate, non svolge la funzione tipica e si risolve in una semplice clausola di stile.
Il secondo comma stabilisce che la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra di volersi avvalere della clausola. L’inadempimento da solo non scioglie il contratto: occorre una dichiarazione unilaterale recettizia della parte nel cui interesse la clausola è stata posta, che resta libera di scegliere tra risoluzione e adempimento. La dichiarazione non richiede forme particolari e può essere contenuta anche in un atto giudiziario; la sentenza che accerta la risoluzione ha natura dichiarativa, perché l’effetto si è già prodotto con la dichiarazione.
Secondo l’orientamento tradizionale, la clausola esonera dalla prova della gravità dell’inadempimento, ma non da quella dell’imputabilità: il debitore può sottrarsi alla risoluzione dimostrando che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile, secondo la regola dell’art. 1218 c.c.
Profili applicativi
La clausola è diffusissima nei contratti di locazione, nelle vendite con pagamento rateale, nei leasing, nei preliminari e nelle transazioni. La redazione richiede precisione: va indicata l’obbligazione (ad esempio il pagamento di un certo numero di rate o del canone entro una data) e, se del caso, la soglia di inadempimento rilevante. Se la clausola è valida solo in parte, la nullità della porzione generica non travolge quella determinata.
Questione ricorrente è la tolleranza del creditore che abbia accettato pagamenti tardivi. Essa può rendere temporaneamente inoperante la clausola, ma non la elimina né vale come rinuncia, se il creditore manifesta, anche per fatti concludenti come una diffida, la volontà di avvalersene in caso di ulteriore inadempimento. Il debitore che invoca la rinuncia deve provarne l’univocità; il tempo trascorso prima dell’azione non basta.
Sul piano processuale, la domanda di risoluzione per clausola risolutiva espressa è diversa, per causa e oggetto, da quella di risoluzione giudiziale per grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c.: il giudice non può pronunciarla d’ufficio, e chi l’abbia vista assorbita o respinta in primo grado deve riproporla con appello. Anche in presenza di una clausola valida, il giudice verifica secondo buona fede che l’inadempimento sia effettivo e che l’esercizio del potere di risoluzione non sia abusivo, specie quando l’inadempimento sia di entità minima.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1453 c.c. disciplina la risoluzione giudiziale e la scelta tra adempimento e risoluzione; l’art. 1455 c.c. richiede la non scarsa importanza dell’inadempimento, valutazione che la clausola sostituisce. L’art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere) e l’art. 1457 c.c. (termine essenziale) sono gli altri casi di risoluzione di diritto. L’art. 1458 c.c. regola gli effetti retroattivi della risoluzione, salvi i contratti a esecuzione continuata o periodica. I canoni di buona fede degli artt. 1175 e 1375 c.c. governano il suo esercizio. Nelle locazioni abitative va coordinata con l’art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e con la sanatoria della morosità prevista dall’art. 55 della stessa legge.