Art. 142 c.c. Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.