Art. 142 c.c. Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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