Art. 134 c.c. Omissione di pubblicazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Sono puniti con l’ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.