Art. 137 c.c. Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È punito con l’ammenda da lire trecento a lire duemila l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

2. La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.