Art. 139 c.c. Cause di nullità note a uno dei coniugi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l’ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.