Art. 135 c.c. Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È punito con l’ammenda da lire duecento a lire mille l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.