Art. 140 c.c. Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.