Art. 136 c.c. Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.