Art. 138 c.c. Altre infrazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È punito con l’ammenda stabilita nell’art. 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.