Art. 1252 c.c. Compensazione volontaria
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
2. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.