Art. 1247 c.c. Compensazione opposta da terzi garanti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
2. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.