Art. 1249 c.c. Compensazione di più debiti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193.
1. Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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