Art. 1241 c.c. Estinzione per compensazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.