Art. 1246 c.c. Casi in cui la compensazione non si verifica

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.