Art. 1243 c.c. Compensazione legale e giudiziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

2. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1243 c.c. si colloca nella sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto, dedicata alla compensazione, cioè al modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento che opera quando due soggetti sono reciprocamente debitori e creditori l’uno dell’altro. Mentre l’art. 1241 c.c. enuncia il principio, per cui i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, e l’art. 1242 c.c. ne fissa gli effetti, la norma in commento individua i requisiti oggettivi dei crediti compensabili e distingue due figure: la compensazione legale (primo comma) e la compensazione giudiziale (secondo comma).

La funzione dell’istituto è duplice: di semplificazione, perché evita due pagamenti incrociati, e di garanzia, perché consente a ciascuna parte di soddisfarsi sul proprio debito senza correre il rischio dell’insolvenza dell’altra. Il testo è rimasto immutato dall’entrata in vigore del codice del 1942.

Contenuto della disposizione

La compensazione legale richiede che i due debiti abbiano per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere (omogeneità) e siano ugualmente:

  • liquidi, cioè determinati nel loro ammontare o determinabili con un semplice calcolo aritmetico; la giurisprudenza vi comprende anche la certezza, ossia l’esistenza del credito non seriamente contestata;
  • esigibili, cioè scaduti e non sottoposti a termine o condizione sospensiva, così che il creditore ne possa pretendere subito il pagamento.

In presenza di questi requisiti, l’estinzione si produce dal giorno della coesistenza dei due debiti (art. 1242 c.c.); il giudice non può tuttavia rilevarla d’ufficio, sicché la parte deve sollevare la relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso stretto e la cui pronuncia ha carattere dichiarativo.

Il secondo comma introduce la compensazione giudiziale: se il debito opposto non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del controcredito. In questo caso l’effetto estintivo discende dalla sentenza, che ha natura costitutiva, e la valutazione sulla facilità e prontezza della liquidazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Profili applicativi

La questione pratica più frequente riguarda il controcredito contestato. La mera contestazione della controparte non basta a escludere la compensazione: è il giudice davanti al quale l’eccezione è proposta che deve accertare l’esistenza e l’ammontare del controcredito, e se l’accertamento è positivo l’effetto estintivo si produce. Diverso è il caso del controcredito la cui esistenza dipende da un altro giudizio ancora pendente: qui la compensazione non può essere dichiarata, né il giudice può sospendere il processo in attesa dell’esito della causa separata.

Altra distinzione decisiva è quella tra compensazione propria e compensazione impropria (o atecnica). Quando i crediti contrapposti nascono da un unico rapporto, ad esempio il corrispettivo dell’appalto e il risarcimento per vizi o ritardi, non si tratta di vera compensazione ma di un mero conteggio di dare e avere: il giudice vi procede anche senza eccezione di parte e senza i limiti posti dagli artt. 1241 ss. c.c. L’errore ricorrente è proprio quello di sollevare tardivamente un’eccezione di compensazione in senso proprio, confidando nella rilevabilità d’ufficio che vale solo per quella impropria.

Sul piano processuale, chi oppone il controcredito al solo fine di paralizzare la domanda può limitarsi all’eccezione; se intende ottenere la condanna dell’altra parte per l’eccedenza deve proporre domanda riconvenzionale. L’onere di provare il controcredito grava sul debitore che eccepisce la compensazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 15 novembre 2016, n. 23225: la compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice davanti al quale è fatta valere e non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda da un separato giudizio non ancora definito; in tal caso non è possibile sospendere la decisione sul credito principale, né ai sensi dell’art. 295 c.p.c. né dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., perché prevale la disciplina speciale dell’art. 1243 c.c. La stessa pronuncia chiarisce che la liquidità include il requisito della certezza e che, accertati i requisiti, l’estinzione decorre dalla coesistenza dei crediti.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 luglio 2026, n. 23763: la certezza del controcredito non va apprezzata in termini soggettivi, in base alla persistente contestazione dell’avversario, ma alla luce dell’accertamento compiuto dal giudice; una volta accertato l’indebito e il relativo importo, la compensazione va applicata, senza che occorra una domanda riconvenzionale quando il controcredito sia dedotto solo per paralizzare la pretesa e non per ottenere una condanna eccedente.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 5 dicembre 2023, n. 33908: quando crediti e debiti derivano da un unico rapporto, anche complesso, come il corrispettivo dell’appalto e la penale per il ritardo, si ha un mero accertamento di dare e avere cui il giudice può procedere senza eccezione di parte, e non è necessario che tra le poste vi sia sinallagmaticità; è inoltre certo il credito determinabile con un semplice calcolo aritmetico.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 dicembre 2025, n. 32175: nella compensazione impropria il saldo finale delle contrapposte partite nate dal medesimo rapporto può essere accertato d’ufficio, restando estranee le questioni sulla natura dei crediti cui sono subordinate la compensazione legale e quella giudiziale.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 9 novembre 2023, n. 31203: in sede di regolamento di competenza la Corte ha ribadito che un controcredito non ancora certo e liquido, perché oggetto di altro giudizio non definito, non può legittimare la sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c. in funzione della sola eccezione di compensazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 1241 c.c. enuncia il principio della compensazione e l’art. 1242 c.c. ne regola gli effetti e il rapporto con la prescrizione; l’art. 1246 c.c. elenca i crediti non compensabili, come quelli impignorabili o derivanti da deposito, e l’art. 1252 c.c. ammette la compensazione volontaria anche in difetto dei requisiti legali. Gli artt. 1247 e 1248 c.c. regolano la compensazione opponibile dal fideiussore e quella opponibile al cessionario del credito. Sul piano processuale l’art. 35 c.p.c. regola l’eccezione di compensazione che eccede la competenza del giudice adito e l’art. 167 c.p.c. impone di proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio nella comparsa di risposta. Nelle procedure concorsuali l’art. 56 l. fall. e l’art. 155 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ammettono la compensazione dei crediti verso il debitore con i debiti verso di lui, purché anteriori all’apertura della procedura.