Art. 1250 c.c. Compensazione rispetto ai terzi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.