Art. 1245 c.c. Debiti non pagabili nello stesso luogo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
1. Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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