Art. 62 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 61 T. U. 1926)

1. I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l’iscrizione in apposito registro presso l’autorità locale di pubblica sicurezza.

2. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

3. Il contravventore all’obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda da lire mille a cinquemila.

4. I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell’autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l’ammenda da lire duemila a seimila.
(44a)(71)

Testo in vigore dal 9 dicembre 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (44a)

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, numero 17) l’attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla “licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all’art. 62”.

Aggiornamento (71)

La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l’iscrizione del registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.