Art. 58 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 57 T. U. 1926)

1. È vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

2. Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un più grave reato.

3. Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.