Art. 58 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 57 T. U. 1926)
1. È vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
2. Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un più grave reato.
3. Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.