Art. 54 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 53 T. U. 1926)

1. Salvo il disposto dell’art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell’interno, da rilasciarsi volta per volta.(148)

2. La licenza non può essere conceduta se l’esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

3. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Testo in vigore dal 18 dicembre 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (148)

La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l’art. 65, comma 2) che “La competenza al rilascio della licenza di cui all’articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.