Art. 50 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 49 T. U. 1926)
1. Nel regolamento per l’esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell’art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.