Art. 61 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

1. Art. 60 T. U. 1926).

2. L’autorità locale di pubblica sicurezza, d’accordo con l’autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

3. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire cinquecento.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.