Art. 61 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
1. Art. 60 T. U. 1926).
2. L’autorità locale di pubblica sicurezza, d’accordo con l’autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
3. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire cinquecento.