Art. 47 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 46 T. U. 1926)

1. Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti

2. È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.