Art. 57 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 56 T. U. 1926)

1. Senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

2. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

3. La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

4. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.

5. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

Testo in vigore dal 1° luglio 2011

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.