Art. 176 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 176 T. U. 1926)

1. L’ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l’ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del biennio l’ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l’ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.(19)

Testo in vigore dal 8 luglio 1956

Note di aggiornamento

Aggiornamento (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.