Art. 176 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 176 T. U. 1926)
1. L’ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l’ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato.
2. Se nel corso del biennio l’ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l’ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.(19)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.