Art. 177 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 180 e 182 T. U. 1926)

1. Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del Tribunale.

2. Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all’ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende.

3. Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.