Art. 169 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 171 T. U. 1926)
1. Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.
2. La Commssione, proceduto all’interrogatorio del denunziato ed all’esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.
3. Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d’incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell’interno e di cui all’art. 2.
4. Il ricorso non ha effetto sospensivo.(19)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.