Art. 164 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 166 T. U. 1926)

1. Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l’ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

2. Sono altresì denunziati per l’ammonizione i diffamati per delitti di cui all’articolo seguente.

3. La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.(19)

Testo in vigore dal 8 luglio 1956

Note di aggiornamento

Aggiornamento (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.