Art. 175 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 179 T. U. 1926)

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all’ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.(19)

Testo in vigore dal 8 luglio 1956

Note di aggiornamento

Aggiornamento (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.