Art. 173 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 175 e 177 T. U. 1926)

1. Contro le decisioni della Commissione non è ammesso ricorso.

2. Su istanza dell’interessato o su proposta del questore, o anche d’ufficio, la Commissione può: a) revocare l’ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;
b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l’ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.(19)

Testo in vigore dal 8 luglio 1956

Note di aggiornamento

Aggiornamento (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.