Art. 166 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 168 e 176 T. U. 1926)

1. L’ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del tribunale - del questore, del comandante l’Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretarie.

2. La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.(19)

Testo in vigore dal 8 luglio 1956

Note di aggiornamento

Aggiornamento (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.