Art. 327 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l’apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di casali e d’altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso.
Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d’acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.
Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con l’ammenda da lire cento a duemila, salvo al podestà di provvedere di ufficio nei modi indicati nell’art. 325.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.