Art. 313 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno.
Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.