Art. 320 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Gli assuntori di opere, indicati nell’art. 317, debbono tenere al corrente l’elenco del personale dipendente con l’indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cento a mille.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.