Art. 320 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Gli assuntori di opere, indicati nell’art. 317, debbono tenere al corrente l’elenco del personale dipendente con l’indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cento a mille.